Edificazione abusiva |
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L'EDIFICAZIONE ABUSIVA È REATO SOLO A LAVORI FINITI La Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza 8 maggio 2002 n.17178 ha stabilito che il reato di edificazione abusiva è un reato cosiddetto "permanente", che si perfeziona solo una volta cessata la permanenza, e cioè con la fine dell'esecuzione delle opere, fornendo così l'interpretazione "ufficiale" in materia di esecuzione di opere non autorizzate nell'area di rispetto del demanio marittimo, reato previsto e punito dal Codice della navigazione. La Suprema Corte ha spiegato infatti che la condotta sanzionata dagli articoli 55 e 1161 del codice della navigazione consiste nell' "esecuzione di nuove opere non autorizzate nell'area di rispetto del demanio marittimo", e non nell' "occupazione", sanzionata da un'altra norma : Pertanto, il reato si consuma al termine dell'esecuzione delle opere abusive. Da: http://www.aziendalex.kataweb.it/Article/0,1555,19912|180,00.html Segnalato dal geom. Alberto Molinari [ torna su ] |