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Asseverazione


Una sentenza sull'asseverazione di cui all'art. 481 del c.p.

Meditate sull'asseverazione, nota ricevuta dall'Avvocato Fregni.

Autorità: Giudice per le indagini preliminari
Data: 20/02/2006
Num:
Sede: Modena
Relatore:
Presidente:

Premassima

Il reato di falsa asseverazione di cui all'art. 481 c.p. si configura solo laddove vi sia un'infedele ricostruzione dello stato di fatto

Massima

  1. La circostanza che un geometra, nell'asseverazione allegata ad una domanda di condono edilizio, qualifichi le opere come manutenzione straordinaria (mentre si trattava di un intervento di demolizione e ricostruzione) non configura il reato di cui all'art. 481 c.p., poiché la qualificazione giuridica delle opere edilizie spetta esclusivamente al comune, per cui la qualificazione prospettata dal richiedente non ha alcuna rilevanza nel procedimento amministrativo di condono edilizio e nessuna idoneità all'inganno può ravvisarsi nella inesatta qualificazione delle opere prospettate dal geometra e dai proprietari.
  2. L'inesatta qualificazione giuridica delle opere non può, dunque, considerarsi una falsa asseverazione, in quanto il reato di cui all'art. 481 c.p. si configura solo laddove vi sia un'infedele ricostruzione dello stato di fatto, un'inesatta rappresentazione dello stato dei luoghi che possa trarre in inganno la pubblica amministrazione (si pensi al caso di scuola di relazioni grafiche non conformi allo stato dei luoghi).

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