|
[Da e-mail del 30/04/2002, indirizzata al Catasto]
Trasmetto preventivamente ulteriori quesiti da sottoporre alla Commissione Interprofessionale presso lAgenzia del Territorio di Modena.
Cordiali saluti
Geom. Francesco Gorrieri
QUESITI RELATIVI A PROCEDURE CATASTALI
- SEMPRONIO ha acquistato un anno fa un immobile da CAIO, il quale laveva avuto in
donazione da TIZIO.
Ora SEMPRONIO deve presentare un tipo mappale che tratta tale immobile.
Dalla visura catastale esso risulta iscritto alla p.ta 1 del Catasto Terreni come Ente Urbano,
ma non esiste nessuna traccia al Catasto Fabbricati.
Da visura ampliata al Catasto Terreni si evince che lultimo proprietario, prima del
trasferimento alla p.ta 1, era TIZIO.
Il notaio ovviamente non è in grado di produrre le volture, né della donazione né della
compravendita. perché la p.ta 1 non è volturabile, pur essendo tali passaggi regolarmente
trascritti.
Stanti le normative vigenti dovrebbe essere del tutto regolare presentare il T.M. intestato a
SEMPRONIO, precisando solamente in terza pagina del 3SPC gli estremi degli atti
traslativi e, successivamente, presentare denuncia di nuova costruzione al Catasto
Fabbricati intestata alla ditta SEMPRONIO.
Si configura quindi la possibilità di eludere gli obblighi di voltura con evidente ipotesi di
danno erariale ?
Oppure la procedura da seguire è altra?
- Premesso che, come già lamentato in altra sede, le notifiche di variazione ai classamenti proposti per le UU.II. a destinazione ordinaria non riportano criteri e conteggi attraverso i quali lUfficio perviene alle sue valutazioni, si ipotizza il caso in cui alla presentazione di una pratica DOCFA fa seguito notifica dellUfficio con la quale, in aumento a quanto proposto, si indica una consistenza ad esempio di 10,5 vani.
Trascorsi alcuni mesi, a seguito di esplicita richiesta del Comune in adeguamento al progetto concessionato, si deve riproporre anche una variazione planimetrica.
La variazione, di entità contenuta, prevede comunque la trasformazione di un W.C. (posto al piano sottotetto) in locale di servizio.
Si ritiene quindi che tale vano dovrà essere computato 0.25 mentre prima era stato computato 0.33.
Sulla scorta di quanto sopra è presumibile che la consistenza a suo tempo notificata
contenga arrotondamenti che lutenza esterna non può conoscere, pertanto è del tutto lecito, in quanto non comprovabile diversamente, supporre che la consistenza risultante dal computo fosse 10.26. Arrotondato al mezzo vano superiore: vani 10.5.
Ora, volendo anche ammettere in via puramente teorica (senza peraltro realmente riconoscerla valida) la condivisione della valutazione espressa e notificata dallUfficio, la differenza dello 0.08 derivante dal cambiamento di destinazione di un vano diviene
quindi sostanziale e determinante perché produrrebbe un arrotondamento al mezzo vano inferiore: vani 10.
Pertanto nel presentare denuncia di variazione si conferma (anche nella considerazione delle precise disposizioni emanate dal Direttore Provinciale) la consistenza prodotta automaticamente dalla procedura anziché proporre quella già notificata.
Ciò stante e con attenzione alla circolare n.15 del 3/8/1979 prot.3/2949, alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.3357/25 del 30/7/85 in G.U. 8/8/85 n.186, alla lettera circolare del 14/10/1989 prot. n.3/3405:
- La denuncia di variazione presentata dà luogo a trattazione che non è da ritenersi compatibile con la disciplina dettata dal D.M. n.701 del 19.04.1994 ?
- La fattispecie allesame viene considerata dallAgenzia del Territorio alla stregua di unistanza di autotutela , per cui si appalesa la richiesta in oggetto indica ultronea rispetto alla disciplina disegnata dal suddetto decreto non presentando variazioni di consistenza sostanziali ?
- Da quanto sopra discende la reiezione della richiesta di che trattasi ?
|