gcmo

3 Attività professionale > 3.2 Topografia e Catasto

Frazionamenti catastali

Deposito presso gli uffici comunali dei frazionamenti catastali (art. 18 L. n. 47/85)

Riceviamo dalla Associazione Geometri Liberi Professionisti di Modena e volentieri esponiamo il parere dell'avvocato Della Fontana in materia di deposito dei frazionamenti presso i Comuni.


Vedi anche: Categorie catastali fittizie F/3 e F/4 casi particolari specificati dal Direttore Centrale Ing Cannafoglia con nota 21.02.2002 alle Direzioni Compartimentali


Modena, 13 febbraio 2001

Racc.ta a.r.

AL DIRIGENTE
DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
DEL COMUNE DI MODENA

OGGETTO: deposito presso gli uffici comunali dei frazionamenti catastali (art.18 L. n.47/85)

Scrivo per incarico dell’Associazione Geometri Liberi Professionisti della Provincia di Modena in ordine alle modalità di deposito presso gli uffici comunali dei frazionamenti catastali ai sensi dell’art.18 della Legge 28 febbraio 1985 n.47.

Nell’allegare il parere in data 18 gennaio 2001 relativo all’oggetto, ribadisco -riguardo alla e-mail in data 30 gennaio 2001 del Geom. Walter Gheduzzi ove si afferma che il modulo preparato da codesto Settore è finalizzato ad uniformare la modalità di deposito, in quanto la richiesta di deposito avveniva nei modi più disparati e, a volte, nemmeno presentata- che l’art.18 della L. n.47/85 si limita a prevedere che i frazionamenti catastali dei terreni non possano essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il Comune.

Ne consegue che l’interessato non deve formulare alcuna richiesta al Comune, essendo tenuto unicamente a depositare il tipo di frazionamento (il deposito è un seplice fatto materiale che l’interessato è abilitato dalla legge a porre in essere senza formulare alcuna richiesta).

A sua volta il Comune è tenuto ad attestare immediatamente ed incondizonatamente l’avvenuto deposito del tipo, così come avviene in caso di deposito di atti presso l’ufficio protocollo di un ente pubblico oppure presso gli uffici giudiziari.

In tale ultimo caso l’interessato non deve presentare alcuna richiesta o modulo ed il Cancelliere attesta l’avvenuto deposito mediante l’apposizione di un timbro sull’atto, con l’indicazione della data di deposito.

E’ quindi evidente che la confusione lamentata nell’e-mail del geom. Gheduzzi, discende proprio dal fatto che il Comune pretende che il deposito sia accompagnato da una richiesta.

Inoltre, contrariamente a quanto scritto in tale e-mail, la modulistica predisposta dal Comune non agevola affatto il lavoro del Tecnico redattore del frazionamento, dal momento che contempla la presentazione di istanze e dichiarazioni non previste dalla legge.

Quanto poi all’affermazione contenuta nell’e-mail secondo la quale la modulistica agevolerebbe il lavoro di chi è preposto al controllo dei frazionamenti, ribadisco che l’art.18 in esame non attribuisce affatto al Comune un potere di controllo sui singoli atti di frazionamento catastale (riservato al compente Ufficio del Territorio), bensì il compito di reprimere le lottizzazioni abusive, le quali non possono consistere in un mero atto di frazionamento.

L’Associazione mia cliente La invita pertanto a dare applicazione all’art.18 della L. n.47/85 e a non pretendere che il deposito del tipo sia accompagnato da richieste e tantomeno da dichiarazioni quali quelle contenute nei moduli predisposti.

Distinti saluti.

(avv. Guglielmo della Fontana)


inizio


Geometri Comitato Modenese