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EX RURALI .... ABITAZIONI DI LUSSO?!!

LE UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO (IN SPECIE DEI FABBRICATI EX RURALI) QUANDO VENGONO TRATTATE CON IL DOCFA 3 OTTENGONO SUPERFICI LORDE MOLTO ELEVATE.

QUESTO PUO' PORRE IL PROBLEMA DELLA PRATICABILITA' O MENO DEI BENEFICI FISCALI PRIMA CASA IN QUANTO LE SUPERFICI POTREBBERO ESSERE INTESE SUPERIORI AI 200 mq (- 240 mq) DI SUPERFICIE ABITABILE NETTA..... QUINDI ABITAZIONI DI LUSSO.

E' NECESSARIO ESAMINARE CON ATTENZIONE I PERTINENTI DISPOSTIVI NORMATIVI.


Ministero dei Lavori Pubblici

Decreto ministeriale 2 agosto 1969 pre

Gazzetta Ufficiale Numero 218 del 27 agosto 1969

Caratteristiche delle abitazioni di lusso.

Ministero dei Lavori Pubblici Decreto ministeriale 2 agosto 1969 pre

Il Ministro per i lavori pubblici:
Visto l'art.  13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, che reca provvedimenti per la proroga dei termini per l'applicazione tributaria in materia di edilizia;
Ritenuto che ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del citato decreto legge 11 dicembre 1967, n. 1150, nel testo modificato in sede di conversione nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, occorre fissare nuove caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso tenendo conto, in particolare, del costo della costruzione e del rapporto tra tale costo ed il costo dell'area;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso nell'adunanza del 18 ottobre 1968;
Sentito il Ministero delle finanze che ha fatto conoscere il proprio parere con le lettere n. 1093 e n. 1807 rispettivamente del 16 giugno e del 4 luglio 1969;
A termine delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti della L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella L. 7 febbraio 1968, n. 26 sono considerate abitazioni di lusso:

art 1
Le abitazioni realizzate sopra aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a "ville", "parco privato" ovvero costruzioni qualificate dai predetti strumenti come "di lusso".

art 2
Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.

art 3
Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati.

art 4
Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.

art 5
Le case composte di uno o piu` vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchina) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta.

art 6
Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).

art 7
Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti sui aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.

art 8
Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto.

art 9
Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

art 10
Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella dell'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al D.M. 4 dicembre 1961.

art 11
I comuni debbono precisare nella licenza di costruzione e sugli elaborati di progetto la destinazione urbanistica della zona dove sorgono le abitazioni oggetto della licenza stessa e la relativa normativa edilizia, nonche' i principali dati inerenti al progetto approvato.


ALLEGATO - Tabella delle caratteristiche
a) Superficie dell'appartamento
Superficie utile complessiva superiore a mq. 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine.

b) Terrazze a livello coperte e scoperte e balconi
Quando la loro superficie utile complessiva supera mq. 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana.

c) Ascensori
Quando vi sia più di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di 7 piani sopraelevati.

d) Scala di servizio
Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni od incendi.

e) Montacarichi o ascensore di servizio
Quando sono a servizio di meno di 4 piani.

f) Scala principale
      a) con pareti rivestite di materali pregiati per un'altezza
           superiore a cm. 170 di media;
       b) con pareti rivestite di materiali
           lavorati in modo pregiato.

g) Altezza libera netta del piano
Superiore a m. 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori.

h) Porte di ingresso agli appartamenti  da scala interna
        a) in legno pregiato o massello e lastronato;
        b) di legno intagliato, scolpito o intarsiato;
        c) con decorazioni pregiate sovrapposte od imprese.

i) Infissi interni
Come alle lettere a), b), c) della caratteristica h) anche se tamburati  qualora la loro superficie complessiva superi il  50% (cinquanta per cento) della superficie totale.

l) Pavimenti
Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% (cinquanta per cento) della superficie utile totale dell'appartamento:
           a) in materiale pregiato;
            b) con materiali lavorati in modo pregiato.

m) Pareti
Quando per oltre il 30% (trenta per cento) della loro superficiecomplessiva siano:
           a) eseguite con materiali e lavori pregiati;
            b) rivestite di stoffe od altri materiali pregiati.

n) Soffitti
Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti.

o) Piscina. . . . . . . .
Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.

p) Campo da tennis
Quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.

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N.B. - Il computo delle caratteristiche agli effetti delle agevolazioni fiscali va riferito
         ad ogni singola unità immobiliari (appartamento)


Ministero dei Lavori Pubblici
Decreto ministeriale 10 maggio 1977 art 3
Gazzetta Ufficiale Numero 146 del 31 maggio 1977

Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici.

Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.




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