Espropriazioni per pubblica utilità |
Precedenti storiciPREMESSA: L'espropriazione per pubblica utilità consiste nel trasferimento coattivo della proprietà di un bene da un soggetto ad un altro. L'espropriazione di un immobile, nei riguardi dell'entità, può essere totale o parziale e, rispetto alla durata, permanente o temporanea. LEGGE FONDAMENTALE 25 GIUGNO 1865, n. 2359Il criterio di indennizzo fu di reintegrare totalmente il valore venale del bene espropriato. In particolare si stabilirono i seguenti casi
In ogni caso e per quanto possa essere il vantaggio, l'indennità dovuta al proprietario espropriato non potrà essere minore della metà di quella desunta in base all'art. 40. L'occupazione per causa di pubblica utilità si ha quando si occupa il fondo soltanto per un determinato periodo. L'occupazione temporanea si può avere per esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità oppure per motivi di urgenza.Le occupazioni temporanee che sono dichiarate urgenti non possono durare più di due anni. Contrariamente a quanto disposto per l'espropriazione totale o parziale, l'indennità di occupazione, va determinata e pagata all'inizio dell'occupazione stessa e consiste nel risarcire al proprietario:
Con la seguente formula: Ind = Fp + Bf * qn - 1 + S + d + 1 qn qn r qn LEGGE DEL 15 GENNAIO 1885, n. 2892, PER IL RISANAMENTO DELLA CITTÀ DI NAPOLIQuesta legge speciale fu stabilita con lo scopo di realizzare in piano di risanamento della città di Napoli particolarmente colpita da una grave epidemia colerica per colpa dell'affollamento e le abitazioni antigieniche.In conseguenza e soprattutto al fine di determinare l'indennità, è stata emanata la legge speciale del 15 gennaio 1885 che si è dovuta adattare alla particolare situazione del momento e corrispondere alle condizioni economiche e sociali del tempo e del luogo. A termini dell'art. 13, infatti, fu stabilito che l'indennità dovuta ai proprietari fosse determinata sulla media del valore venale e il coacervo dei fitti dell'ultimo decennio, purché avessero una data certa. In caso contrario la somma di dieci canoni di affitto doveva essere sostituita con quella di altrettanti redditi imponibili catastali. Sostanzialmente l'indennizzo si doveva determinare risolvendo una delle seguenti formule: Ind = Vv + 10 ca 2 Ind = Vv + 10 Ri 2 Si può accennare il problema dell'indennizzo in caso di espropriazione parziale, anche se legge di Napoli non lo presenta. In ogni modo la dottrina e la giurisprudenza si sono messe insieme per la ricerca dell'indennità per esproprio parziale in base all'applicazione dell'art. 40 della legge 1865 e dell'art. 13 della legge 1885. Ind = Vva+10 Ica + 10 Icp Vvp 2 Dove:
L'art. 13 della legge di Napoli è quindi sicuramente applicabile anche nei casi di espropriazione parziale poiché si tratta di determinare l'indennizzo per differenza tra i valore dell'intero immobile prima dell'esproprio e quello relativo alla parte residua. LEGGE SULLA CASA DEL 22 OTTOBRE 1971, n. 865.La legge n. 865 del 22 ottobre 1971, detta legge ãper la casaä, istitu nuovi criteri per la determinazione dellparte modificata dalla legge n. 10 del 28 indennità di esproprio, che fu in gennaio 1977, detta Bucalossi. Secondo l'articolo 16 della legge per la casa l'indennità di espropri è determinata nei seguenti casi:
È ovvio che questi coefficienti moltiplicatori dovranno tener conto della maggiore o minore centralità, nonché dell'esistenza o meno di centri storici. Per le aree che sono edificate, l'indennità è calcolata in base alla somma del valore dell'area più il valore delle costruzioni, tenuto conto del loro stato di conservazione. LEGGE n. 359 /1992 (LEGGE AMATO)Il calcolo per l'indennità di esproprio per le aree interne ai centri edificati stabiliti dall'art. 16 della legge per la casa, modificato dall'art. 14 della legge Bucalossi, fu dichiarato non costituzionale dalla Corte con la sentenza n. 5 del 30 gennaio 1980. Per le aree edificabili sono tornata in vigore i criteri prevista dalla legge fondamentale del 1865 mentre per le aree a destinazione agricola rimaneva operante la legge per la casa. Indennità provvisoria: Ind = Vv + 10 RD * 60% 2 Indennità in caso di cessione volontaria : Ind =Vv + 10 RD 2
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