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Espropri e Diritti Umani: il caso Scordino


Caso Scordino contro Italia
esito della sentenza della Corte Europea

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Grande Camera, Strasburgo, sentenza 29 marzo 2006, caso Scordino (n.1) contro Italia. [file PDF: 445 KB, nel sito www.dirittiuomo.it]

[...]

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’,

1. Dichiara che vi è stata violazione dell’art. 1 Prot. 1 in ragione del carattere inadeguato dell’indennità di espropriazione;

2. Dichiara che non c’è bisogno di esaminare sotto il profilo dell’art. 1 Prot. 1 la doglianza relativa all’applicazione retroattiva dell’art. 5 - bis della legge n. 359 del 1992 nel presente caso;

3. Dichiara che vi è stata violazione dell’art. 6.1 con riferimento all’applicazione al presente caso dell’art. 5 - bis della legge n. 359 del 1992;

4. Rigetta l’eccezione preliminare del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interno, per ciò che attiene alla doglianza relativa alla durata del procedimento;

5. Dichiara che i ricorrenti possono considerarsi « vittime » ai fini dell’art. 34 della Convenzione di una violazione del principio del « termine ragionevole»;

6. Dichiara che vi è stata violazione dell’art. 6.1 per quanto riguarda la durata del procedimento;

7. Dichiara,

  • a) a che lo Stato resistente deve pagare ai ricorrenti entro tre mesi, le seguenti somme:
    • i. 580.000 EUR (cinquecentottantamila euro) a titolo di danno patrimoniale;
    • ii. 8.400 EUR (ottomilaquattrocento euro) più 4.000 EUR (quattromila euro) cioè un totale di 12.400 EUR (dodicimilaquattrocento euro) a titolo di danno morale;
    • iii. 50.000 EUR (cinquantamila euro) a titolo di spese e competenze;
    • iv. qualsiasi somma che possa essere dovuta a titolo di imposta sulla somma anzidetta;
  • b) che a partire dalla scadenza del termine anzidetto e fino al soddisfo, queste somme dovranno essere maggiorate di un interesse semplice a un tasso uguale al tasso di interesse ufficiale marginale della Banca centrale europea in vigore in questo periodo, maggiorato di tre punti percentuali;

8. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il surplus.

Fatta in francese e in inglese, e poi pronunciata in pubblica udienza nel Palazzo dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo il 29 marzo 2006.

T.L. EARLY
CANCELLIERE AGGIUNTO

Luzius WILDHABER
Presidente

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