Caso Scordino contro Italia
esito della sentenza della Corte Europea
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Grande Camera, Strasburgo, sentenza 29 marzo 2006, caso Scordino (n.1) contro Italia. [file PDF: 445 KB, nel sito www.dirittiuomo.it]
[...]
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’,
1. Dichiara che vi è stata violazione dell’art. 1 Prot. 1 in ragione del
carattere inadeguato dell’indennità di espropriazione;
2. Dichiara che non c’è bisogno di esaminare sotto il profilo dell’art. 1
Prot. 1 la doglianza relativa all’applicazione retroattiva dell’art. 5 - bis
della legge n. 359 del 1992 nel presente caso;
3. Dichiara che vi è stata violazione dell’art. 6.1 con riferimento
all’applicazione al presente caso dell’art. 5 - bis della legge n. 359 del
1992;
4. Rigetta l’eccezione preliminare del Governo relativa al mancato
esaurimento delle vie di ricorso interno, per ciò che attiene alla
doglianza relativa alla durata del procedimento;
5. Dichiara che i ricorrenti possono considerarsi « vittime » ai fini dell’art.
34 della Convenzione di una violazione del principio del « termine
ragionevole»;
6. Dichiara che vi è stata violazione dell’art. 6.1 per quanto riguarda la
durata del procedimento;
7. Dichiara,
- a) a che lo Stato resistente deve pagare ai ricorrenti entro tre mesi, le
seguenti somme:
- i. 580.000 EUR (cinquecentottantamila euro) a titolo di danno
patrimoniale;
- ii. 8.400 EUR (ottomilaquattrocento euro) più 4.000 EUR
(quattromila euro) cioè un totale di 12.400 EUR
(dodicimilaquattrocento euro) a titolo di danno morale;
- iii. 50.000 EUR (cinquantamila euro) a titolo di spese e
competenze;
- iv. qualsiasi somma che possa essere dovuta a titolo di imposta
sulla somma anzidetta;
- b) che a partire dalla scadenza del termine anzidetto e fino al soddisfo,
queste somme dovranno essere maggiorate di un interesse semplice a un
tasso uguale al tasso di interesse ufficiale marginale della Banca centrale
europea in vigore in questo periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
8. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il surplus.
Fatta in francese e in inglese, e poi pronunciata in pubblica udienza nel
Palazzo dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo il 29 marzo 2006.
T.L. EARLY
CANCELLIERE AGGIUNTO
Luzius WILDHABER
Presidente
[ torna su ]
|
COLLEGAMENTI
www.dirittiuomo.it
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Strasburgo, 29 luglio 2004. Caso Scordino (N.1) contro Italia. Articolo 6.1, Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo; equo processo. [file PDF: 240 KB, nel sito www.dirittiuomo.it]
Applicazione con effetto retroattivo ai giudizi pendenti dei nuovi e peggiorativi criteri di determinazione dell’indennità di espropriazione ex art. 5 bis della legge italiana no 359 dell’ 8 agosto 1992. Ingerenza del potere legislativo sul funzionamento del potere giudiziario. Violazione. Sussistenza. Protocollo no 1, articolo 1 (rispetto dei beni). Indennità di espropriazione di un bene non ragionevolmente rapportabile al valore di mercato del bene espropriato ed erogata con notevole ritardo. Violazione. Sussistenza. (con commento dell’avv. Maurizio de Stefano).
|