Legge del 21/11/2000 n. 342 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 276 del
25/11/2000 - supplemento ordinario
Misure in materia fiscale
art. 74
Titolo:
Attribuzione o modificazione delle rendite catastali.
Testo: in vigore dal 10/12/2000
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o
modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci
solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio
competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta
notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per
proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto
legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno
tempestiva comunicazione ai comuni interessati.
2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della
rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti
impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti
definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo
compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella
di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto
atto, come prorogato dal presente comma. Non si fa luogo in alcun caso a
rimborso di importi comunque pagati. Il ricorso di cui all'articolo 2, comma
3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, avverso gli atti di attribuzione o di modificazione delle
rendite, resi definitivi per mancata impugnazione, può essere proposto entro
il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della
rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti
impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti
attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza
previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o
all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita
catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli
effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall'avvenuta
notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni.
4. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni, sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e
il quinto periodo.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n. 75, recante retroattività dei minori estimi catastali, si applicano
anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).
6. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si
interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte
dirette è inclusa anche l'imposta comunale sugli immobili (ICI).
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Circolare del 13/03/2001 n.4 Emanata dal Ministero delle Finanze
Oggetto:
Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli
immobili (ICI) introdotte dalla legge 21 novembre 2000, n. 342.
Sintesi:
Si forniscono chiarimenti in ordine alla problematica della attribuzione
delle rendite catastali ai fini ICI, alla luce delle disposizioni della legge
21 novembre 2000, n. 342.
Testo:
La legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale,
(il cosiddetto "collegato" alla legge finanziaria per l'anno 2000)pubblicata
sul supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25
novembre 2000, ha introdotto, all'art. 74, importanti innovazioni in materia
di imposta comunale sugli immobili (ICI), disciplinata dal D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, sulle quali si forniscono alcuni chiarimenti.
Occorre innanzitutto sottolineare che le disposizioni dell'articolo in
esame, intitolato "Attribuzione o modificazione delle rendite catastali",
incidono in parte sulle norme contenute nell'art. 30, comma 11, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), le cui
problematiche sono state illustrate nella circolare n. 23/E dell'11 febbraio
2000.
1. L'efficacia delle rendite catastali per terreni e fabbricati.
Il comma 1 dell'art. 74 stabilisce che "a decorrere dal 1 gennaio
2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per
terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione
ai soggetti intestatari della relativa partita."
Rispetto alle disposizioni della legge finanziaria per l'anno 2000,
non e' più sufficiente, quindi, la semplice "comunicazione " della rendita
catastale, eseguita con le modalità stabilite nella nota n. C/88414 del 29
dicembre 1999 diramata dal Dipartimento del Territorio, ma occorre effettuare
la notificazione della rendita stessa, seguendo le norme di carattere
generale stabilite dalla legge per tale procedimento. La notificazione deve
essere effettuata dall'Ufficio del Territorio competente che deve darne
tempestiva comunicazione ai comuni interessati.
La disposizione in esame stabilisce, in sostanza, l'inefficacia
giuridica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sino
a quando queste ultime non siano ritualmente notificate. Dalla data di
notificazione decorre il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso
avverso l'attribuzione della rendita catastale, ai sensi dell'art.2, comma
3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Al riguardo va osservato che la procedura della notificazione imposta
dall'art. 74 non è senza rilievo ai fini processuali, in quanto può
legittimamente proporre ricorso avanti alle commissioni tributarie solamente
il possessore degli immobili e non l'intestatario della partita catastale che
può essere un soggetto diverso dal primo.
I problemi derivanti dalla non coincidenza tra questi due soggetti
possono essere risolti dall'art.6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", che
prevede l'obbligo da parte dell'amministrazione di assicurare al contribuente
l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati. Pertanto, al fine di
garantire al contribuente il diritto alla difesa, occorre che la
notificazione venga effettuata anche a colui che ha il possesso del bene,
in quanto risulta essere il soggetto direttamente interessato ad impugnare
gli atti in questione.
Secondo quanto stabilito dall'art. 74 in esame, poiché gli atti
attributivi o modificativi delle rendite catastali acquistano rilevanza
giuridica solo dal momento in cui queste ultime siano ritualmente notificate,
ne consegue che il comune, a decorrere dal 1 gennaio 2000, fino alla data
dell'avvenuta notificazione della rendita, non può legittimamente richiedere
al soggetto passivo dell'ICI:
. l'imposta relativa alle annualità precedenti alla notificazione,
risultante dalla differenza tra quanto versato dal contribuente e
quanto dovuto in base alla rendita attribuita; ciò perché questa,
avendo valore solo dalla data della notificazione, risulta essere un
dato giuridicamente inesistente fino a quando non legalmente resa nota
all'interessato;
. le sanzioni, poiché nessuna violazione può essere imputata al
contribuente che abbia versato il tributo in base a quanto dichiarato;
. gli interessi, in quanto non vi è alcun recupero di imposta sulla
quale poterli calcolare.
Va inoltre sottolineato che, secondo quanto precisato nella circolare
n. 207/E del 16 novembre 2000 - con cui il Ministero delle finanze ha fornito
i primi chiarimenti sulle disposizioni della legge in esame - l'art. 74,
comma 1, non si applica agli atti impositivi riferiti alle rendite proposte
dai soggetti passivi dell'ICI secondo la procedura DOC-FA stabilita dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
Ciò perché tali rendite, essendo iscritte in catasto sulla base di
dichiarazione di parte, sono giuridicamente conosciute dal dichiarante - al
quale viene peraltro rilasciata copia dell'attestazione dell'avvenuta
presentazione con gli esiti delle elaborazioni effettuate - e non necessitano
quindi di notificazione.
Va da se' che nel caso in cui l'Ufficio del Territorio modifichi la
rendita entro il termine di dodici mesi stabilito dal citato decreto, la
nuova rendita dovrà essere notificata e sarà efficace dalla data della sua
notificazione.
E' del tutto ovvio che solamente nell'ipotesi in cui il contribuente
che abbia conoscenza della rendita o al quale la stessa sia stata ritualmente
notificata, continui a versare l'imposta calcolata sulla base di una rendita
diversa da quella attribuita, potranno essere legittimamente richiesti la
differenza di imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi calcolati
sull'importo non versato, solo però a decorrere dalla data della
presentazione della denuncia di nuova costruzione o di variazione di immobili
preesistenti ai sensi del citato D.M. n. 701 o dalla data dell'avvenuta
notificazione della rendita catastale.
2. Gli atti degli uffici del territorio adottati entro il 31 dicembre 1999 e
recepiti in atti impositivi del comune.
L'art. 74 affronta, al comma 2, l'ipotesi in cui gli atti attributivi
o modificativi delle rendite catastali adottati dall'Ufficio del Territorio
entro il 31 dicembre 1999 siano stati recepiti dall'ente locale in atti
impositivi che il 10 dicembre 2000, data di entrata in vigore della legge
n. 342 del 2000, non erano ancora divenuti definitivi.
Riguardo alla disposizione in esame occorre sottolineare che gli atti
dell'Ufficio del Territorio, secondo le norme vigenti fino al 31 dicembre
1999, potevano considerarsi giuridicamente conosciuti dal contribuente con
la semplice pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio. Solo con
l'art. 30, comma 11, della legge n. 488 del 1999, è stato introdotto il
principio - ora del tutto superato - in base al quale gli uffici competenti
dovevano provvedere alla comunicazione al contribuente dell'avvenuto
classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale, con
modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, garantendo, altresì,
che il contenuto della comunicazione non fosse conosciuto da soggetti diversi
dal destinatario.
Pertanto, per gli avvisi di liquidazione e di accertamento emessi
dall'ente locale nei quali siano stati recepiti gli atti attributivi o
modificativi delle rendite catastali affissi all'albo pretorio e che al
momento dell'entrata in vigore della legge in questione, e cioè il 10
dicembre 2000, non erano ancora definitivi - in quanto non era ancora decorso
il termine di 60 giorni per proporre ricorso avanti alle commissioni
tributarie o il ricorso era pendente innanzi a tali organi - non sono dovuti
sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di
attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine
per la presentazione del ricorso avverso l'attribuzione della rendita
stessa, termine che è stato prorogato all'8 febbraio 2001.
Sul piano pratico tutto ciò comporta che, diversamente dalle
disposizioni della legge n. 488 del 1999, il contribuente che si trovi nella
situazione appena descritta non dovrà corrispondere, né le sanzioni, né
tantomeno gli interessi, che, come si desumeva dalla formulazione della legge
citata e come è stato anche precisato con la circolare n. 23/E del 2000,
erano invece dovuti fino al 31 dicembre 1999.
Il contribuente dovrà, invece, corrispondere al comune soltanto la somma
relativa alla differenza tra l'imposta effettivamente dovuta in base alla
rendita attribuita e quella corrisposta in base alla rendita presunta.
Conseguentemente il comune deve considerare pienamente validi i
versamenti effettuati dai contribuenti che abbiano scorporato dalla somma
risultante dall'avviso di liquidazione o di accertamento l'importo relativo
alle sanzioni ed agli interessi che risultassero applicati nell'atto
impositivo.
Ove però il contribuente abbia già assolto il proprio debito
tributario corrispondendo oltre all'imposta dovuta anche gli interessi non
può ottenere alcun rimborso per espressa disposizione del comma 2 dell'art.
74 in esame, che stabilisce che "non si fa luogo in alcun caso a rimborso di
importi comunque pagati."
L'art. 74 individua, inoltre, il periodo in cui non possono essere
richiesti interessi e sanzioni, che è appunto quello compreso tra la data
di attribuzione o modificazione della rendita e la data di scadenza del
termine per la presentazione del ricorso avverso l'attribuzione della rendita
stessa.
A tal fine si precisa che la data di attribuzione della rendita,
indipendentemente da quella in cui sia avvenuta l'operazione materiale ad
opera degli Uffici del Territorio - la cosiddetta "messa in atti" - coincide
con la data della presentazione da parte del contribuente della dichiarazione
degli immobili di nuova costruzione o della denuncia di variazione o con la
data della notifica dell'attribuzione o della modificazione della rendita ad
opera degli stessi Uffici del Territorio.
Riguardo, invece, alla data di scadenza del termine per la
presentazione del ricorso avverso l'attribuzione della rendita, ai sensi
dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, occorre precisare che
l'ultima parte del comma 2 dell'art. 74 contiene una disposizione che
comporta la riapertura dei termini per ricorrere avverso i suddetti atti
che, alla data di entrata in vigore della legge in esame, erano divenuti
definitivi per mancata impugnazione. Il ricorso avverso tali atti doveva
essere presentato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge e quindi
entro l'8 febbraio 2001.
L'operatività della norma è limitata ai soli atti divenuti definitivi
per mancata impugnazione, al fine di garantire la posizione di coloro che, a
causa delle disposizioni vigenti in precedenza, non hanno avuto la
notificazione della rendita definitiva e, pertanto, non hanno potuto
contestarla.
3. Gli atti degli uffici del territorio adottati entro il 31 dicembre 1999
che non siano stati recepiti dal comune in atti impositivi.
Il comma 3 dell'art. 74 affronta, invece, un'ulteriore fattispecie,
quella cioè in cui gli atti che abbiano comportato l'attribuzione o la
modificazione della rendita siano stati adottati dall'Ufficio del Territorio
entro il 31 dicembre 1999, ma non siano stati ancora recepiti in atti
impositivi degli enti locali.
Nell'ipotesi in questione il comune deve provvedere, entro i termini
di decadenza dal potere di esercizio della potestà impositiva, indicati
nell'art. 11 del D.Lgs. n. 504 del 1992, ad emettere gli avvisi di
liquidazione o di accertamento, finalizzati al recupero della sola maggiore
imposta che risulta dovuta sulla base della rendita attribuita.
Sull'eventuale maggiore imposta non sono computabili né sanzioni, né
interessi, visto che, molto chiaramente, il comma 3 impone ai comuni di
richiedere ai contribuenti soltanto "l'eventuale imposta dovuta sulla base
della rendita catastale attribuita".
Occorre sottolineare che nell'eventualità in cui il contribuente abbia
versato il tributo in misura maggiore rispetto a quello che risulta dovuto
in base alla rendita attribuita, avrà diritto al rimborso delle somme
indebitamente versate, sulle quali devono essere corrisposti gli interessi.
Infatti, a differenza di quanto è avvenuto con la legge finanziaria dello
scorso anno che disciplinava diversamente tale fattispecie, mancando
nell'art. 74 specifiche disposizioni al riguardo, devono trovare applicazione
le norme di carattere generale che regolano la materia.
L'ultima parte del comma 3 assume un rilievo particolare per i comuni,
poiché viene stabilito che gli atti impositivi emessi sulla base delle
attribuzioni o modificazioni della rendita "costituiscono a tutti gli effetti
anche atti di notificazione della predetta rendita". Tale disposizione è
finalizzata a dare ai contribuenti piena conoscenza delle rendite attribuite
sotto il vigore delle precedenti norme, poiché, come già precisato, fino al
31 dicembre 1999 dette rendite non dovevano essere necessariamente notificate
all'interessato, essendo sufficiente la loro affissione all'albo pretorio.
La norma comporta quindi che dalla data di notificazione dell'avviso
di liquidazione o dell'avviso di accertamento, redatto sulla base dei dati
trasmessi all'ente locale dall'Ufficio del Territorio, decorre il termine di
60 giorni non solo per la presentazione del ricorso avverso la determinazione
del tributo, ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 546 del
1992, ma anche avverso la determinazione della rendita, ai sensi dell'art. 2,
comma 3, dello stesso decreto legislativo.
Il comune, pertanto, deve chiarire al contribuente tale circostanza
con l'indicazione negli atti impositivi che avverso gli stessi potrà proporsi
ricorso, nei termini innanzi espressi, chiamando in giudizio rispettivamente
il comune o l'Ufficio del Territorio od anche entrambi, nel caso in cui si
voglia contestare sia l'importo richiesto dall'ente impositore a titolo di
ICI e sia la rendita attribuita, sulla base della quale e' stata determinata
l'imposta.
4. Abrogazioni.
Le disposizioni del comma 1 dell'art. 74 inducono a questo punto a
verificare l'effettiva operativita' delle norme del D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 504, che interessano direttamente la fattispecie in questione. Ci si
riferisce, in particolare, all'art. 5, comma 4, primo periodo, del D.Lgs. n.
504 del 1992, che stabilisce che per i fabbricati non iscritti in catasto,
nonche' per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti
che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore degli
immobili e' determinato con riferimento alla "rendita dei fabbricati similari
gia' iscritti". Detta norma appare incompatibile con la disposizione del
comma 1 dell'art. 74, in quanto, dal 1 gennaio 2000, nessuna rilevanza
giuridica puo' essere riconosciuta ad una rendita presunta, poiche' ai fini
ICI e' solo la rendita attribuita, ritualmente notificata, ovvero quella
"proposta" dal contribuente secondo la procedura DOC-FA, che rende possibile
assolvere correttamente l'obbligazione tributaria. D'altro canto il comune,
fino al momento in cui al soggetto passivo non viene notificata la rendita
catastale, non puo' legittimamente richiedere l'imposta dovuta, che risulta
del resto impossibile quantificare.
Inoltre, il comma 4 dell'art. 74 in esame abroga espressamente il
secondo, il terzo, il quarto ed il quinto periodo dello stesso comma 4, che
erano stati inseriti dall'art. 30, comma 11, della legge n. 488 del 1999;
pertanto, l'intero comma 4, dell'art. 5, risulta essere abrogato.
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