Riflessioni sull'esperienza
giuridica greca e romana
"tesina" liceale di Federico Torricelli - anno 2002
DIRITTO GRECO O DIRITTI GRECI?
Lo studio dell'esperienza giuridica greca copre un campo di osservazione assai ampio se, com'è pressoché inevitabile, si prendere a referente l'oggettivo aspetto linguistico. Esso si estende su territori assai vasti e per più di un millennio e mezzo di storia: dal periodo miceneo al 212d.C quando la constituio Antonininiana concesse agli abitanti dell'impero la cittadinanza romana, facendo perdere vigore, sul piano ufficiale, a tutti gli ordinamenti particolari di quelle aree dell'oikouméne che erano ancora di cultura greca. Questo campo d'osservazione si riferisce a forme socioeconomiche, a strutture politiche, a culture di carattere diversissimo: dai regni dei palazzi micenei alle comunità gentilizio-aristocratiche del periodo ellenico, dal mondo delle polis alle monarchie ellenistiche. A ciò corrisponde un carattere marcatamente frammentario della documentazione, la quale soltanto in alcuni casi consente un'introspezione abbastanza soddisfacente. Ciò accade in sostanza per l'Atene del IV secolo a.C, e forse della fine del V, dove, accanto a una documentazione epigrafica fra le più cospicue, hanno rilevanza le fonti letterarie e soprattutto il corpus degli oratori attici.
Tale frammentarietà di fonti evidenzia in tutta la sua importanza un problema ancora dibattuto fra gli storici dell'esperienza giuridica greca: quello del carattere unitario o meno di tale esperienza. Verso la fine del secolo scorso, nel mentre l'attenzione di studiosi con una specifica preparazione storico-giuridica, cominciava a essere attratta dalla documentazione greca, si manifestava come prevalente, una considerazione unitaria dell'esperienza giuridica greca. Essa non poteva ovviamente comprendere le istituzione politiche ed amministrative, campi in cui un'affermazione in tal senso sarebbe stata troppo evidentemente smentita dalle fonti. Nello stesso campo degli ordinamenti privatistici (a cui l'unitarietà era immediatamente riferita) non veniva certo ignorata la varietà di istituzioni e di normazioni(peraltro ben documentata) che si rifacevano a culture di lingua greca. Tale varietà era però sentita come sostanzialmente marginale e non impediva, quindi, una ricostruzione tendenzialmente unitaria degli istituti privatisti, fondata non di rado sull'accostamento di fonti eterogenee per provenienza ed età; e ciò permetteva, d'altra parte, di soddisfare esigenze, facilmente comprensibili, di sistematicità e di completezza nello studio di una materia la cui documentazione era così frammentaria.
L'unità del diritto greco, secondo la teoria unitaristica, doveva poi svolgere una funzione contingente: spiegava infatti la resistenza offerta dalle concezioni greche nei confronti del diritto romano, ordinamento ufficiale dell'impero dopo il 212 d.C.
La questione è ancora aperta, e si deve fare attenzione a non renderla più difficile con irrigidimenti o fraintendimenti. Il punto di partenza della teoria "pluralistica" è ovvio: in ogni momento della storia greca esiste una più o meno sensibile pluralità di comunità politicamente organizzate e reciprocamente indipendenti, a cui corrispondono altrettanti ordinamenti giuridici. Questa semplice osservazione pone in rilievo, ma in astratto, la possibile non coincidenza fra le normazioni dei vari ordinamenti "greci"; non va però confusa con l'affermazione di un dato di fatto debitamente accertato. Né dall'osservazione, anch'essa ovvia, di come sia altamente improbabile (sempre in astratto) che si rinvengano coincidenze in ordinamenti separati fra loro da intervalli di tempo lunghissimi o strutturati su assetti socio-economici profondamente diversi, si può fondatamente indurre che simili coincidenze non si diano in termini di tempo più ristretti ed in condizioni di maggiore omogeneità.
Il problema che pongono le convergenze e le coincidenze fra i diversi ordinamenti greci è dunque un problema di valutazione, ma anche di accertamento: e non v'è dubbio che spesso questi due profili s'intreccino.
Convergenze e coincidenze non comportano, poi, una completa identità della disciplina giuridica. Per convincersene basti pensare al fatto che le singole normazioni si strutturano su vari livelli e si compongono nella disciplina di "istituti" di carattere più o meno generale, a loro volta fra loro connessi. Questa considerazione ha senz'altro una doppia valenza. Da una parte essa pone la questione del rapporto fra la struttura normativa della singola disposizione e del singolo istituto e la funzione che essa adempie nel contesto più ampio in cui è inserita (contesto in cui rientra anche il quadro economico-sociale a cui l'ordinamento, nella sua interezza, si riferisce. D'altra parte, essa fa immediatamente rilevare come le coincidenze e le convergenze possano localizzarsi a diversi livelli di specificità, il che evidentemente comporta molto spesso il problema della valutazione delle divergenze particolari che coesistono con le convergenze più generali.
Possiamo fare due esempi concreti:
- Si pensi ad un'istituzione tipica del mondo delle polis, l'epiclerato, che le fonti mostrano diffuso fra il V e il IV secolo a.C su tutta l'aerea della cultura greca. V'è un nucleo fondamentale nella disciplina di questo istituto che si riscontra in uso da Atene a Creta, da Sparta alla Magna Grecia: la figlia che succede al padre senza avere fratelli maschi è tenuta, in limiti diversi, a sposare il parente più prossimo in linea maschile, o eventualmente in linea femminile, a cominciare dai fratelli del padre stesso. Su questo nucleo centrale s'innestano le varietà, non tutte pienamente conosciute: un quadro di sufficiente ampiezza è possibile soltanto per Atene e per Gortina. Ed è facile immaginare la complessa problematica che sorge da questa rivelazione testuale, soprattutto quando si tenga presente l'ulterioree aspetto che l'istituto non appare attestato in epoca eroico-mitica,
- Si pensi al caso specifico di cui tratteremo più avanti, ovvero alla legislazione sull'adulterio, notevolmente diversa nella realtà spartana ed ateniese per esempio.
Quindi, se convergenze e coincidenze esistono, si pone il problema di come valutarle e di come spiegarle. È difficile accettare interpretazioni che tendano ad un valore generale, come quello dell'originaria comunanza della razza, o meglio, della cultura. Alcune linee guida per procedere alla dimostrazione di una almeno parziale convergenza ed unitarietà del diritto greco sono:
- Da simili situazioni socio-economiche nasceva una sostanziale convergenza, se non identità, identiche risposte sul piano tecnico-normativo.
- Il fenomeno della colonizzazione: le città satellite/colonie assumevano lo stesso apparato normativo della città fondatrice, pur con modificazioni che, con l'indipendenza delle nuove polis, poteva essere successivamente modificato, anche sul piano privatistico.
- L'abbondanza, nella tradizione testuale greca, dell'adozione di un determinato ordinamento non autoctono in una polis; questi ordinamenti corrispondono soprattutto alle legislazioni attribuite a personaggi famosi, forse mitizzati, come Zaleuco e Caronda.
- La possibilità di imitazione da parte di modelli stranieri: la notizia di un'ambasceria romana inviata al tempo delle XII Tavole, in Grecia od in Magna Grecia alla ricerca di modelli da imitare, rispecchia una prassi non rara, ma caratteristica più per il mondo greco che per la Roma del V secolo a.C.
In base a queste constatazioni ne deriva che:
- Viene confermata, almeno in parte, la possibilità di coincidenze e convergenze fra i diversi ordinamenti greci;
- Viene fornita, in via indireta, la conferma, che almeno in vasti settori del mondo delle polis, le strutture socio-economiche e anche quelle normative, venivano sentite come tendenzialmente non eterogenee, tant'è che erano possibili fenomeni di trapianto come quelli accennati.
Tuttavia la portata della rilevazione di coincidenze e di convergenze va dunque precisata in funzione dell'ulteriore accertamento delle loro cause, e non si può negare a essa un valore descrittivo delle uniformità riscontrabili nelle risposte date, sul piano giuridico, a determinare esigenze della pratica: sarebbe però erroneo scambiare questo valore descrittivo con l'accertamento di una cosciente riflessione dogmatica, di cui, nell'esperienza greca, mancano i presupposti: un fraintendimento non raro, in linea teorica, e soprattutto nella prassi scientifica, da parte di colore che aderiscono all'ipotesi interpretativa delle concezione unitaria.
CENNI DI CULTURA GIURIDICA NELL'ESPERIENZA GRECA
L'assenza di un'elaborazione teorica e di una riflessione scientifica caratterizza, intimamente, l'esperienza giuridica nell'aerea culturale greca. Manca dunque l'elaborazione tecnico-giuridica del dato normativo e pragmatico; manca cioè la creazione di un sistema , per così dire logico, nell'ambito del quale, a partire da una serie di valori positivamente assunti, si potesse argomentare, con metodo scientifico, qualsiasi soluzione pratica ed eventualmente teorica. Si può forse arrivare a dire che, per una siffatta elaborazione, la cultura greca difettasse addirittura di sensibilità. Non è raro trovare negli autori greci, motivi che riguardano i nòmoi romani e la loro eccellenza: non si riscontra invece un'attenzione per la specificità dell'esperienza giuridica romana, e cioè l'elaborazione del dato pragmatico e normativo a opera di un ceto professionale di giuristi. Di fatto l'attenzione degli intellettuali greci non si fermava sulla problematica strettamente tecnico-giuridica.
In tale contesto è, del resto, caratteristico che, quando (in epoca tardoantica) si svilupperà una letteratura giuridica in lingua greca, essa avrà come oggetto l'ordinamento romano. In ciò hanno senz'altro concorso le condizioni politiche ed istituzionali che si erano venute instaurando dopo l'editto di Caracolla e l'estensione della cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero, con il conseguente venir meno dell'autonoma rilevanza degli ordinamenti delle polis e dei territori non autonomi già appartenuti alle monarchie ellenistiche. Resta comunque emblematico il fatto che un'elaborazione tecnica del fenomeno giuridico in lingua greca si sia potuta svolgere soltanto avendo come referente l'esperienza giuridica romana.
Per questi aspetti, la cultura greca non è affatto isolata nel mondo antico: è isolata invece la prassi scientifica dei giuristi romani, se si esclude l'elaborazione tannaitica e talmudica della torah di cui andrebbe senz'altro approfondita la metodologia, dal punto di vista della teoria della scienza. L'empiria a cui rimane legata l'esperienza giuridica greca non cessa però, di stupire, di sorprendere, soprattutto se confrontata con l'enorme contemporanea espansione della cultura e della scienza che investono, in una riflessione teorica, tutti gli aspetti della vita e della società contemporanee, al di fuori del diritto. E non bisogna dimenticare che le metodologie scientifiche elaborate all'interno della cultura greca hanno avuto una non piccola parte nello sviluppo della scientia iuris romana.
Quali sono le ragioni di questa assenza? Una ricerca in tal senso è assai difficile e tende a risolversi nell'individuazione dei fattori che avrebbero potuto permettere lo sviluppo di una scienza giuridica, fatti dei quali si evidenzia la mancanza. E poiché al riguardo è inevitabile il confronto con il mondo romano, il discorso finisce, più o meno coscientemente, per mettere in luce i momenti decisivi nella nascita della giurisprudenza romana e per rivelarne per contrasto, l'assenza nel mondo greco..
Un esempio luminoso delle differenze fra diritto romano e diritto/i greco/i è riscontrabile nella differenza di procedura nel cosiddetto agone giudiziario. Infatti il collegio giudicante greco era costituito da comuni cittadini, dai quali non ci si poteva certo aspettare un'adeguata preparazione tecnico-giuridica e fra esso e le strutture stesse dell'agone giudiziario s'instaurava un rapporto circolare che impediva la presenza di condizioni favorevoli alla nascita di una scienza giuridica. Sembrerebbe direttamente rilevante a questo proposito, la regola per cui, nei processi pubblici e privati, non era ammesso il ministero del difensore tecnico, "dell'avvocato" come diremmo noi oggi; ciò tuttavia non ha impedito che si venisse formando, soprattutto nell'Atene della fine del V e dell'inizio del IV secolo a.C. un ceto di professionisti della difesa, gli oratori o logografi.
Il divieto ha però condizionato le forme di assistenza: in linea di principio è la parte a recitare dinanzi al tribunale il discorso preparato in anticipo dal logografo; e se la prassi attica conosce la consuetudine del synegoros, e cioè di chi parla (in principio per concessione del tribunale) al posto dell'interessato, questi non era un logografo, ma una persona per la quale un oratore ha preparato, come per la parte, un discorso, il logos.
Tutto questo condiziona decisamente il taglio delle difese: non vi è in effetti, fra le parti, nonostante l'incrociarsi dei discorsi principali e delle repliche, una vera e propria discussione, su un piano razionale, della contrapposte argomentazioni, ma soltanto una giustapposizione delle stesse, delle prove, in senso retorico e dei topoi adoperati. Cioè si salda del resto con il modo in cui i giurati deliberavano la sentenza: essa è decisa con una votazione segreta a favore dell'attore o del convenuto, senza possibilità di consultazione e di discussione fra gli eliasti, anche se non è del tutto sicuro che in Atene vigesse al riguardo un preciso divieto, di cui Aristotele afferma l'esistenza nella maggior parte delle legislazioni. La decisione si esauriva nella votazione e non era corredata da motivazione; i giurati non avevano nessuna libertà di articolare la sentenza, pur nell'ambito delle impostazioni delle parti, dato che erano chiamati soltanto a scegliere fra i due diversi progetti di decisione formulati rispettivamente dall'accusatore(o dall'attore) e dall'imputato (o dal convenuto): e la stessa cosa si ripeteva nei processi dove, dopo l'affermazione della responsabilità del convenuto, fosse necessario stabilire la sanzione da applicargli.
Queste circostanze condizionavano il tipo di difese e di argomentazioni che erano presentate nel processo. I logografi, ed eventualmente le parti che componessero di per sé i loro discorsi, cercavano di persuadere i giudici non mediante una valutazione razionale delle prove di fatto e dei dati normativi, bensì con l'impiego di ogni sorta di topoi (e spesso di trucchi) retorici: oggetto della discussione è spesso più la persona della parte nel suo complesso, che va accreditata ai giudici mediante la tecnica che si potrebbe definire del "convincimento globale" (mentre contemporaneamente va screditato l'avversario), che i fatti di causa.
E se nei riguardi delle argomentazioni di fatto logografi e parti procedevano con sovrana disinvoltura nella manipolazione degli elementi di prova (non è raro veder dare per provati fatti che sono soltanto affermati), la discussione in diritto ne risultava quasi sempre confinata al ruolo di una vera e propria cenerentola. La qualità degli elementi addotti è ben lungi da qualsiasi livello di scientificità.
Questa prassi giudiziaria contribuì quindi ad impedire il concretizzarsi dello sviluppo in Atene di una scienza del diritto.
CENNI DI ORGANIZZAZIONE GIURIDICA GRECA
Come forma di governo si può parlare in questo contesto storico (5º sec. opera di Lisia) di democrazia diretta infatti è il popolo che partecipa attivamente alla vita della polis radunandosi nelle assemblee oppure nei tribunali con la funzione di giurato: ecco perché un oratore deve essere abile nel convincere e persuadere persone non professioniste del diritto.
La giustizia è individuale perché in caso di cause di gruppo ogni componente della parte lesa deve citare personalmente ogni singolo componente della parte citata in causa. In caso di omicidio dalle cause ignote in cui è sconosciuta la vittima non era previsto l'intervento della comunità, infatti l'iter processuale iniziava solo in seguito ad una specifica denuncia presentata da un singolo cittadino. E' questo un elemento arcaico come anche la legge secondo cui in caso di perdono della famiglia lesa l'accusato, anche se riconosciuto colpevole di omicidio, veniva immediatamente liberato e non poteva più essere perseguito. Per famiglia si intendono con scala gerarchica: figli, padre, fratelli
e cugini germani. Si può parlare quindi di giustizia tribale, di clan.
I vari tribunali erano così suddivisi:
- AREOPAGO: giudica gli omicidi volontari
- FREATTO: si occupa di delitti commessi più d'una volta
- PALLADIO: si occupa di omicidi preterintenzionali e di istigazione all'omicidio
- DELFINIO: è retto dall'arconte re che stabilisce se un omicidio è avvenuto per errore (giochi
) e per una causa giusta come l'adulterio (cfr. Contro Eratostene)
- PRITANEO: emette condanne in contumacia e "punisce" simbolicamente l'arma del delitto perché non sia contaminante per tutta la città (elemento più che arcaico)
In genere i processi avvenivano all'aperto soprattutto in caso di delitti o gravi reati poiché era ancora diffusa la credenza che l'imputato potesse contaminare la collettività.
Anche i giudici avevano differenti compiti:
- GIUDICI ITINERANTI: si occupavano delle cause esterne e di non grave entità (non più di 10 dracme)
- DIATETI: valutavano le cause superiori alle 10 dracme; erano obbligati a svolgere le mansioni di diateto i cittadini maschi di età superiore ai 60 pena la perdita dei propri diritti (atimia)
- I vari giudici erano suddivisi tra i vari tribunali ed avevano incarico annuale => facilità di corruzione in quanto si poteva sapere con largo anticipo quale sarebbe stato il giudice di una data causa.
- I giudici per le loro prestazioni ottenevano uno stipendio di merito (mustòs dikastikòs) consistente in degli oboli poiché era obbligatorio svolgere queste mansioni. La maggior parte di essi erano di conseguenza appartenenti alla classe media-bassa oppure vecchi perché queste sono le categorie che necessitano maggiormente di soldi. E' da sottolineare ancora come i giudici non fossero professionisti del diritto ma semplici cittadini.
- Durante una seduta in tribunale le cause trattate erano molteplici, ma solo una era pubblica, le altre private. La durata della varie arringhe era determinata da una clessidra, i convenuti leggevano il proprio documento appositamente composto da un logografo (cfr. Lisia). I processi si suddividevano in due parti: con proposta di pena (modello socratico) e senza proposta di pena poi fissata dai giudici.
PER L'UCCISIONE DI ERATOSTENE
Quest' orazione viene definita da numerosi studiosi come la più famosa ed efficace difesa mai scritta da Lisia. Non è a noi pervenuta alcuna traccia dell'orazione della controparte del famoso logografo ateniese scritta in occasione di questo processo, ma numerosi indizi filologici portano a pensare che "Per L'Uccisione di Eratostene" oltre ad essere un'efficace orazione, stilisticamente parlando, sia anche un'orazione vincente. Portano a propendere per quest'ipotesi le seguenti considerazioni:
- La coesione interna; la forza e l'accuratezza delle argomentazioni addotte;
- "Per l'Uccisione di Eratostene" viene definita dagli antichi come l'orazione migliore mai scritta da Lisia;
- "Per l'Uccisione di Eratostene" è la prima orazione che compare nel corpus lysiacum; ne consegue che è quasi certa la vittoria di Lisia ottenuta con quest'orazione.
Lo schema che segue illustrerà appieno le argomentazioni condotte da Lisia nel corso dei 50 paragrafi che compongono questa orazione. In generale, la chiave interpretativa è l'universalizzazione attuata dal logografo. Il caso del suo assistito, nell'iniziale climax ascendente, assume valenza, per così dire, "nazionale": non è solo Eufileto (l'assistito di Lisia) ad essere chiamato in causa, ma l'intera Grecia, poiché Lisia si appresta a difendere oltre ad Eufileto, la famiglia, il componente fondamentale di ciascuna polis greca. A questo si aggiunge la tipica metodologia utilizzata all'epoca dai logografi: l'assistito viene quasi mitizzato, se ne sottolineano soprattutto i pregi, o meglio la normalità, che ricade sotto gli occhi di tutti: Eufileto è infatti un semplice ed onesto lavoratore, travolto dall'immane disonore portato nella sua oicos da un adultero. Invece la controparte viene definita solo attraverso i suoi aspetti negativi ed infine umiliata, nella volontaria ostinazione di Lisia di evitare di nominare direttamente l'adultero (Eratostene), sostituendo il suo nome con infamanti e provocatori sinonimi.(Lisia tuttavia nominerà direttamente Eratostene 6 volte, in punti in cui però il fornire il nome proprio ha anche funzione di climax retorico)
Notevole è inoltre il rapporto instaurato con le leggi: Eufileto ha agito secondo le leggi, ed ora mediante le stesse si vorrebbe condannarlo; più volte Lisia ricorre ad una diretta citazione delle leggi, due concernenti direttamente l'adulterio, una sulla violenza sessuale.
Ed ora per maggiori dettagli si veda lo schema:
Piano dell'Orazione
| Exordium |
Paragrafi 1-3 |
Captatio benevolentiae: Eufilèto chiede ai giudici di giudicare come se avessero subìto personalmente l'offesa arrecata a lui e si dice certo che nessuno è in disaccordo sul fatto che il reato commesso da Eratostene sia gravissimo: questo argomento non è neppure da porre in discussione. |
| Propositio |
Paragrafi 4-5 |
Che cosa deve dimostrare Eufilèto per essere assolto:
- che l'adulterio è stato effettivamente commesso;
- che la vendetta non è stata premeditata, in quanto non derivava da alcun motivo pregresso.
|
| Narratio |
Paragrafi 6-26 |
Racconto dettagliato dei fatti, dal matrimonio all'uccisione dell'adultero còlto in flagrante. |
| Argumentatio |
Paragrafi 27-36 |
Prove ed elementi a favore di Eufilèto:
- Eratostene non fu trascinato in casa dalla strada, come sostengono gli accusatori, né si rifugiò presso l'altare di Zeus: fu subito colpito ed ucciso in camera da letto, in presenza di numerosi testimoni;
- la vendetta compiuta è perfettamente conforme alla legge perì moichèias (= sull'adulterio), che consente l'uccisione dell'adultero còlto in flagrante e reo confesso, quale era Eratostene; vengono prodotte numerose testimonianze in proposito;
- la legge areopagitica perì phònou (= sull'omicidio) assolve in pieno chi uccide un adultero còlto in flagrante presso la propria donna, perfino se si tratta di una semplice concubina;
- la legge perì biàion (= sulla violenza) commina al seduttore la pena di morte, mentre riserva al violentatore un trattamento molto meno severo, condannandolo al semplice pagamento di una multa; ebbene, Eratostene non era un violentatore, ma un professionista della seduzione;
In conclusione: c'è da meravigliarsi che Eufilèto si trovi sul banco degli imputati, visto che non ha fatto altro che rispettare le leggi della città!
|
| Refutatio |
Paragrafi 37-36 |
Confutazione delle prove a sfavore di Eufilèto già addotte dall'accusa:
Eufilèto è accusato di avere adescato a bella posta Eratostene per ucciderlo. Egli replica che:
- quand'anche così fosse, avrebbe agito a buon diritto, per tutelare il suo buon nome (argumentatio per absurdum);
- ma così non è: se, infatti, l'omicidio fosse stato premeditato, Eufilèto non avrebbe posto in essere una serie di comportamenti sconsiderati, dettati evidentemente dalla tensione nervosa e dallo shock del momento: anzitutto non si sarebbe portato a cena un amico (Sòstrato); per contro, se avesse covato l'intenzione di cogliere in flagrante l'adultero, anziché congedare l'amico dopo cena l'avrebbe trattenuto, per potere avere un testimone ed un aiutante: invece quella notte, evidentemente preso alla sprovvista, Eufilèto era stato costretto a correre all'impazzata da una casa all'altra per trovare testimoni, bussando perfino a case vuote. Di questo vengono addotte varie testimonianze;
- fra Eufilèto ed Eratostene non preesisteva alcuna occasione di rancore, tale da giustificare la premeditazione; anzi, Eufilèto sostiene di non averlo mai visto prima di quella notte;
Infine, se proprio Eufilèto avesse voluto uccidere Eratostene per motivi pregressi, non avrebbe evidentemente cercato testimoni, perché sarebbe stato consapevole di commettere un reato gravissimo, punibile con la pena di morte.
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| Epilogus - Peroratio |
Paragrafi 47-50 |
Da quanto detto è inevitabile concludere che:
Il castigo inflitto da Eufilèto ad Eratostene è da considerarsi non solo legittimo, ma addirittura esemplare: scoraggerà infatti altri individui dal comportarsi come lui;
(conclusione provocatoria): se i giudici non la pensano così, tanto vale abrogare le leggi vigenti: a quanto pare esse possono trasformarsi in una trappola micidiale per il cittadino onesto che agisce in conformità ad esse. In effetti la sola colpa di Eufilèto, quella per cui ora è sotto processo e rischia la condanna a morte, è di averle rispettate alla lettera.
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IL DIRITTO ROMANO
L'ordinamento giuridico dei romani così come si sviluppò a partire dalla legge delle Dodici Tavole (451-450 a.C.), il primo codice romano, fino alla morte di Giustiniano (565), imperatore di Bisanzio che ordinò la codificazione giuridica nota come Corpus iuris civilis (o anche Codice giustinianeo), posta alla base del diritto civile di gran parte dei paesi dell'Europa continentale.
IL DIRITTO ROMANO ARCAICO Prima delle Dodici Tavole, il diritto romano aveva carattere religioso e la sua interpretazione era affidata a sacerdoti di estrazione patrizia. In seguito alla rivolta della classe meno abbiente dei plebei, le antiche consuetudini vennero però codificate assieme ad alcuni principi giuridici inediti in un nuovo codice, approvato dall'assemblea popolare e considerato fonte del diritto pubblico e privato. Il codice, che prevedeva norme adeguate a una società prevalentemente agricola, stabiliva inoltre l'eguaglianza tra patrizi e plebei. Il diritto romano di questo periodo, applicabile solo ai cittadini romani, è noto con il nome di jus civile.
LA DIFFUSIONE DEL DIRITTO ROMANO Con l'espansione nel bacino del Mediterraneo, i romani sentirono l'esigenza di un ordinamento giuridico diverso, applicabile anche a chi fosse privo della cittadinanza romana. Questo nuovo diritto si formò progressivamente, tra il 367 a.C. e il 137 d.C., per opera dei pretori, magistrati incaricati di risolvere sia le controversie tra i cittadini sia le dispute tra cittadini romani e stranieri. Durante gli ultimi cent'anni della repubblica, le norme del nuovo ordinamento creato dal pretore per le cause tra romani e stranieri (il cosiddetto jus gentium) divennero infine applicabili anche alle controversie tra cittadini romani. Nel 212 d.C., data in cui la cittadinanza romana fu estesa a tutti gli abitanti dell'impero romano, la distinzione tra jus gentium e jus civile fu, quindi, superata e lo jus civile di Roma divenne il diritto dell'impero. A rendere uniforme il diritto nelle differenti province contribuirono la legislazione (del senato e dell'imperatore) e l'opera dei giuristi.
Il più significativo sviluppo del diritto romano di questo periodo fu l'introduzione dello jus respondendi, ossia il diritto, conferito dall'imperatore Augusto ai maggiori giuristi del tempo, di formulare risposte (in latino responsa), in forma di pareri tecnici, su questioni giuridiche controverse. Fra i più importanti giuristi del periodo, oltre a Gaio, si ricordano Papiniano, Paolo e Ulpiano, che rivestirono successivamente la carica di praefectus praetoria, equivalente nell'impero romano a quella di un attuale ministro della giustizia.
IL PRIMO CODICE UFFICIALE Nel diritto romano del III secolo le costituzioni degli imperatori assunsero progressivamente maggiore importanza e furono ufficialmente codificate nel Codice Teodosiano, emanato nel 438 da Teodosio II, imperatore di Bisanzio. Questi intraprese inoltre il progetto di una grande raccolta ufficiale del diritto romano più antico, progetto che fu portato a termine dall'imperatore Giustiniano I, il quale costituì un comitato scientifico di diciassette giuristi, diretti da Triboniano. L'opera di Giustiniano, nota come Corpus iuris civilis, è divisa in cinque volumi e raccoglie il Digesto o Pandette (530-533), che occupa i primi tre volumi, le Istituzioni (533), il Codice delle costituzioni (528-529; riveduto nel 534), le Novelle (534-565).
Il Digesto è una raccolta di frammenti di opere dei giuristi romani vissuti tra il 30 a.C. e il 300. Le Istituzioni, concepite per l'insegnamento ma pubblicate ufficialmente come leggi, contengono gli elementi del diritto romano e sono basate sulle Istituzioni del giurista Gaio. Le Novelle sono una raccolta di leggi emanate da Giustiniano e dai suoi successori. La versione riveduta del Codice delle Costituzioni è una raccolta completa della legislazione imperiale fino al 534 d.C.
Il diritto di Giustiniano rimase in vigore nell'impero bizantino fino al termine del IX secolo, quando fu redatta una sintesi in lingua greca, intitolata Basilica, a sua volta formalmente in uso fino al 1453, anno in cui i turchi presero Costantinopoli. Nell'Europa occidentale, tra il VI e l'XI secolo, la principale fonte del diritto romano fu invece il Breviario di Alarico, compilato da Alarico II, re dei visigoti, nel 506.
L'importanza dei libri di Giustiniano è stata tale che, ancora nell'XI secolo, erano oggetto di studio in Lombardia, nella Francia meridionale e a Barcellona. In Italia il codice giustinianeo veniva infatti insegnato all'Università di Pavia e all'Università di Bologna dove, agli inizi del XII secolo, s'inaugurò uno studio sistematico più approfondito del diritto romano, che da allora si diffuse in tutta Europa anche nei secoli successivi. Con la rinascita del commercio e la crisi del diritto medievale, inadeguato rispetto alle nuove condizioni economiche e sociali dell'Europa, il diritto romano fu incorporato negli ordinamenti giuridici di gran parte dei paesi dell'Europa continentale.
L'APOLOGIA SIVE DE MAGIA: NON SOLO UN'ABILE AUTODIFESA
L'Apologia o il "de magia" è il solo discorso giudiziario della letteratura latina conservato nella sua interezza, realmente pronunciato in tribunale ed usato effettivamente come orazione difensiva, se si escludono i discorsi ciceroniani. Tuttavia, la versione pervenutaci è ben diversa dall'originale: essa infatti si presenta come un lungo e dettagliato trattato sulla magia, con aggiunta di erudite citazioni e lunghe digressioni filosofiche. Questo materiale tuttavia, si suppone sia stato aggiunto dopo la sentenza del processo, favorevole naturalmente ad Apuleio.
La difesa di Apuleio è divisibile in tre parti:
- Vengono smontate tutte le infamanti dicerie sulla sua condotta morale e sulle sue qualità di appassionato studioso di filosofia (1-25);
- Si passa ad un'analisi dettagliata dell'accusa più infamante ed insidiosa, ossia quella di magia, punibile anche con la pena capitale. In questa lunga analisi, Apuleio cerca di dimostrare (e ci riesce) la differenza che intercorre tra certe discipline misteriosofiche attinenti alla dottrina filosofica (teurgia) e le vere e proprie pratiche di magia nera (goetia ) con grande abilità argomentativi (26-65);
- Nella parte conclusiva viene assestato il colpo finale al castello accusatorio attraverso la dimostrazione dell'assenza del movente: nessun beneficio economico è scaturito per lui dal matrimonio con la ricca vedova Pudentilla, come prova inconfutabilmente la lettura a sorpresa del testamento, un magistrale coup de théatre, che nomina erede il figlio Pudente, lo stesso autore dell'accusa (66-103);
Nelle prime due sezioni Apuleio si difende in modo particolare: egli non nega mai ciò di cui è accusato, ammette chiaramente di seguire determinate pratiche morali/filosofiche; la sua abilità risiede infatti nel dimostrare che nel compiere tali pratiche egli non commette alcun reato. A questo si aggiungono numerosi richiami al giudice istruttore, nella forma della captatio benevolentiae, sia all'inizio che alla fine per esempio.
L'Apologia risulta quindi essere un'abile autodifesa, solida ed efficace nell'oculata ricerca e disposizione degli argomenti, equilibrata e vivace nel linguaggio, impreziosita in più punti di racconti e riferimenti dotti. Nonostante la ridondanza di stampo ciceroniano, piuttosto manieristica e dovuta alla situazione contingente e al genere di questo testo, il personalissimo stile apuleiano riesce comunque a trasparire nell'uso sovrabbondante di diminutivi, neologismi, arcaismi, volgarismi, ripetute assonanze, rime, allitterazioni, esasperati parallelismi; un variegato armamentario retorico sapientemente impiegato, soprattutto nei momenti di pathos più intenso.
UN GRANDE LOGOGRAFO ATENIESE: LISIA
Con Lisia, (445 a.C; 365 a.C.) siamo di fronte alla prima grande figura di artista della letteratura greca. Il padre Cefalo, si era trasferito da Siracusa ad Atene per invito di Pericle, per impiantare nella grande e famosa polis la sua attività artigianale di produzione di scudi. Dopo la morte del padre, Lisia emigrò in Magna Grecia, ricevendo i fondamenti dell'arte retorica nella quale diventerà maestro. La reazione oligarchica dei trenta tiranni (404 a..C.) colpì duramente Lisia e i suoi familiari: il fratello Polemarco fu messo morte, Lisia riuscì a fuggire a Megara. Da Megara, lo stesso Lisia appoggiò con i suoi cospicui capitali la rivolta contro i trenta tiranni. Restaurata la democrazia nel 403, Lisia ritornò ad Atene, ove egli fu costretto per necessità ad esercitare la professione di logografo, mettendo a frutto la sua esperienza retorica. Per lo più Lisia scriveva orazioni destinate direttamente a processi. Dei 233 discorsi attribuitigli dagli antichi ne sono rimasti 34. I caratteri della sua eccellenza artistica nell'oratoria giudiziaria, sono: 1) una stringente puntualità; 2) la chiarezza strutturale in cui si articola il discorso; 3) la grande varietà di toni espressivi: 4)l'energia con cui è sostenuta la causa in giudizio.
Lisia raramente puntava sull'argomentazione e sulla discussione, la tecnica era l'etopea, cioè la capacità di usare dati relativi ad età, mestiere, educazione, cultura, indole dell'imputavo come strumenti su cui egli fondava la conduzione della causa. Lisia sviluppa questa tecnica al punto di insistere su certe apparenze negative del suo cliente. Abile narratore, egli dosa con sapienza effetti e toni diversi. La lingua, di indiscutibile purezza attica e di straordinaria limpidezza, fece di Lisia un modello indiscusso per gli antichi, sia greci che romani. Il suo stile, apparentemente semplice, è in realtà il risultato di un'accurata ricerca. Di particolare importanza sono le due orazioni "Contro Eratostene" e "Per l'uccisione di Eratostene"; la prima in quanto è l'unica pronunciata in nome proprio; la seconda perché è quella che andremo ad analizzare nello specifico tra breve.
APULEIO: AVVOCATO DI SE STESSO ED ORATORE
Poche sono le notizie in nostro possesso sulla vita di questo che è certamente il personaggio più poliedrico e affascinante dell'età degli Antonini (lo stesso "praenomen" tramandatoci sembra essere piuttosto una conseguenza del fatto che il protagonista del suo romanzo si chiama appunto Lucio); notizie, del resto, tutte ricavabili da certe informazioni che lo stesso scrittore ci fornisce nelle sue opere, soprattutto nell' "Apologia". Così sappiamo che nacque a Madaura intorno al 125 d.C, che fu di estrazione agiata e che studiò a Cartagine, dove apprese le regole dell'eloquenza latina; si recò poi ad Atene, per avviarsi allo studio del pensiero greco. Ciò che principalmente l'attraeva erano le dottrine nelle quali il pensiero religioso aveva una sua funzione: ma lo stoicismo, al quale rimanevano fedeli in gran parte i nobili romani e di cui Marco Aurelio sarà un adepto, lo attraeva molto meno del platonismo, o della dottrina che allora passava sotto questo termine (platonismo se così possiamo dire "teosofico"), impregnata di misticismo e addirittura di magia. L'iniziazione ai culti misterici. A. si fece iniziare a tutti i culti più o meno segreti che a quei tempi abbondavano nell'Oriente mediterraneo: misteri di Eleusi, di Mitra, misteri di Iside, culto dei Cabiri a Samotracia, e tanti altri di minore fama. La sua speranza era di trovare il "segreto delle cose" e, al pari della sua eroina Psiche, si abbandonava a tutti i dèmoni della curiosità, avventurandosi fino alle frontiere del sacrilegio. L'accusa di magia e il processo. La strada del ritorno dalla Grecia all'Africa lo condusse attraverso le regioni asiatiche, in Egitto e quindi in Cirenaica, dove lo attendeva una straordinaria avventura verso Alessandria (155-156). Ad Oea (l'odierna Tripoli), infatti, conobbe Pudentilla, madre di uno dei suoi compagni di studi ad Atene, Ponziano, la quale, rimasta vedova, desiderava riprendere marito. A. le piacque, e i due si sposarono. I parenti della nobildonna, adirati nel vedere compromessa l'eredità, intentarono un processo al "filosofo" straniero accusandolo di aver plagiato e sedotto la donna con arti magiche per impossessarsi dei suoi averi, e lo tradussero davanti al governatore della provincia. Per difendersi, A. compose un'arringa scintillante di spirito, che ci è stata conservata col titolo di "Apologia" (158).Gli ultimi anni. Dopo il processo, lo scrittore tornò a Cartagine, dove ottenne varie dignità (come quella di "sacerdos provinciae" del culto imperiale, ma fu pure sacerdote e propagandista del culto di Asclepio) e dove proseguì la sua brillante carriera di conferenziere (i Cartaginesi giunsero ad innalzare statue in suo onore). Infine, la sua morte va collocata probabilmente dopo il 170 d.C., dal momento che da quest'anno in poi non abbiamo più notizie sul suo conto.
HEGEL
Georg Wilhelm Friedrich Hegel nacque il 27 agosto 1770 a Stoccarda. Seguì i corsi di filosofia e teologia all'Università di Tubinga (1788-1793), dove si legò di amicizia con Schelling e Hölderlin. Gli avvenimenti della Rivoluzione francese suscitarono in lui un grande entusiasmo. Con gli amici di Tubinga, piantò un albero della libertà e fu tra essi l'oratore più acceso in difesa dei princìpi rivoluzionari della libertà e dell'eguaglianza. Terminati gli studi, Hegel fece, com'era d'uso, il precettore in case private e fu per qualche tempo a Berna (1793-1796) dove compose i primi scritti, che rimasero inediti: una Vita di Gesù (1795) e un saggio Sulla relazione della religione razionale con la religione positiva (1795-1796). Dopo tre anni tornò in Germania a Francoforte sul Meno (1797). Nel 1798-1799 compose alcuni scritti di natura teologica. È nel 1800 il primo breve abbozzo del suo sistema, anch'esso rimase inedito. Frattanto essendogli morto il padre, che gli aveva lasciato un piccolo capitale, si recò a Jena e qui esordì pubblicamente con la Differenza dei sistemi di filosofia di Fichte e Schelling (1801). Nel frattempo, componeva e lasciava inediti altri scritti politici. Nel 1801 pubblicò la dissertazione De orbitis planetarum e nel 1802-1803; collaborò con Schelling al "Giornale critico della filosofia". Nel 1805 divenne professore a Jena e fu redattore capo di un giornale bavarese ispirato alla politica napoleonica. Pubblica la Fenomenologia dello spirito (1807). Nel 1808 divenne direttore del Ginnasio di Norimberga e rimase in questo ufficio fino al 1816. A Norimberga Hegel pubblicò la Scienza della logica, le cui due parti apparvero rispettivamente nel 1812 e nel 1816. In quest'anno fu nominato professore di filosofia a Heidelberg; apparve, nel 1817, l'Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. Nel 1818 fu chiamato all'Università di Berlino. Cominciò allora il periodo del suo massimo successo. Hegel muore a Berlino, forse di colera, il 14 novembre 1831. Dopo la sua morte gli scolari pubblicarono i suoi corsi di Berlino: Lezioni sulla filosofia della storia; Estetica; Lezioni sulla filosofia della religione; Lezioni sulla storia della filosofia. Nei paragrafi "Diritto Greco o Diritti Greci?" e "Cenni di cultura giuridica nell'esperienza greca" emerge la netta antitesi fra diritto greco e diritto romano, in quanto le caratteristiche della cellula di base di tali ordinamenti erano nettamente diverse. Sia nel diritto greco che nel diritto romano tale cellula di base era il cittadino; ma nella società greca si era cittadini per nascita, in quella romana per appartenenza. Il cittadino greco, in quanto membro di una polis era sbilanciato sull'aspetto individuale, sulla realizzazione di se stesso, mentre per antitesi quello romano era sbilanciato sull'aspetto pubblico. Come già detto inoltre, manca nell'esperienza giuridica greca una concezione astratta della legge, del fondamento.
BIBLIOGRAFIA
Il diritto in Grecia e a Roma
(Mario Bretone e Mario Talamanca)
Antichità pubbliche romane
(F.G. Hubert)
I Testi della Letteratura Latina Volume 3
(a cura di Luca Canali)
La scrittura e l'interpretazione Volume 2 Tomo II
(a cura di Romano Luperini)
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