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4 Ambiente e territorio modenese > 4.1 Urbanistica

4.1.10 Abusi edilizi di minore entità


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Stemma Comune di Modena

Comune di Modena

Settore Gestione e Controlli
Via Santi 60 - Tel. 059/206224 - Fax 059/206164
E-mail * giovanni.villanti@comune.modena.it

Il Dirigente Responsabile

Modena, 9/10/2001
Prot. Gen. 137042/2001
Prot. G.C. 19188/2001
CG-DO/do

A tutti gli Operatori del Settore Gestione e Controlli
Agli Ordini e Collegi professionali
LORO SEDI

OGGETTO: Abusi edilizi di minore entità - art.I/74 R.E. - Abitabilità non dovuta.

L'art.I/74 del Regolamento Edilizio stabilisce: "nei casi di realizzazione abusiva di opere di minore entità, classificabili come manutenzione straordinaria e/o opere interne ed esterne che non comportino modifiche della sagoma, né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, purché non riguardino immobili vincolati ai sensi del D.LGL. 490/1999 e purché venga regolarmente asseverato, nei casi richiesti, il rispetto dei requisiti igienici e di sicurezza, dette opere abusive, si ritengono sanate a tutti gli effetti, quando siano trascorsi 10 anni dall'ultimazione delle relative opere".

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 14/06/2001, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato modificato l'art.I/60 del Regolamento Edilizio, precisando l'obbligo di presentazione della comunicazione di fine lavori e del certificato di collaudo finale per le procedure asseverate (Comunicazione di inizio lavori ai sensi dell'art.26 legge 47/1985 e s.m. e Denuncia di Inizio Attività) e stabilendo che qualora esista già un precedente certificato di abitabilità, rilasciato sul medesimo immobile, il CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE, a firma del progettista abilitato, SOSTITUISCE il certificato di conformità edilizia, con conseguente notevole semplificazione delle procedure per le opere minori.

Dal combinato disposto di cui alle due norme sopra richiamate, deriva che non è richiesta la presentazione della domanda di abitabilità, a seguito dell'autodenuncia di opere abusive minori, ai sensi dell'art.I/74 R.E.

Infatti, l'autodenuncia di avere realizzato opere che rientrano nelle tipologie dell'articolo sopra descritto consiste in una comunicazione del responsabile dell'abuso minore, accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato, che assevera che le opere abusive realizzate rispettano i requisiti igienico-sanitari, le norme di sicurezza e non arrecano pregiudizio alla statica dell'immobile.
Questa comunicazione assume in sé i medesimi contenuti delle autocertificazioni sottoscritte dal progettista in sede di presentazione delle denunce di inizio attività e delle comunicazioni di inizio lavori e del certificato di collaudo finale richiesto, ex art. I/60 modificato, per queste procedure asseverate. Trattandosi di opere già realizzate, per le quali non è richiesta la conformità urbanistico – edilizia, il professionista, si limita a dichiarare, sotto la propria responsabilità, che le opere abusive realizzate rispettano i requisiti igienico-sanitari, le norme di sicurezza e non arrecano pregiudizio alla statica dell'immobile.

Di conseguenza, sia che sull'immobile in questione sussista già un precedente certificato di abitabilità (o altro titolo equivalente), sia che non sia mai stato rilasciato, in quanto l'edificio è di epoca anteriore all'entrata in vigore del R.D. 27/07/1934 n. 1265 "Approvazione del TESTO UNICO delle leggi sanitarie", poiché viene emessa una dichiarazione che ha i medesimi contenuti del certificato di collaudo finale, non occorrono ulteriori adempimenti.
Qualora, poi, non esistesse un certificato di abitabilità sull'immobile, pur essendo dovuto, la valutazione per accertare se sia o meno necessario tale certificato, andrà fatta caso per caso.

La presente vale come disposizione di servizio.

Cordialmente
Il dirigente responsabile di settore
Ing. Giovanni Villanti


C:\Documenti\note informative\anno 2001\no abit per abusi minori.rtf

Originale firmato della presente è depositato agli atti del Settore Gestione e Controlli


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