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4.1.10 Abusi edilizi di minore entità |
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Comune di Modena Settore Gestione e Controlli Il Dirigente Responsabile Modena, 9/10/2001 A tutti gli Operatori del Settore Gestione e Controlli OGGETTO: Abusi edilizi di minore entità - art.I/74 R.E. - Abitabilità non dovuta. L'art.I/74 del Regolamento Edilizio stabilisce: "nei casi di realizzazione abusiva di opere di minore entità, classificabili come manutenzione straordinaria e/o opere interne ed esterne che non comportino modifiche della sagoma, né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, purché non riguardino immobili vincolati ai sensi del D.LGL. 490/1999 e purché venga regolarmente asseverato, nei casi richiesti, il rispetto dei requisiti igienici e di sicurezza, dette opere abusive, si ritengono sanate a tutti gli effetti, quando siano trascorsi 10 anni dall'ultimazione delle relative opere". Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 14/06/2001, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato modificato l'art.I/60 del Regolamento Edilizio, precisando l'obbligo di presentazione della comunicazione di fine lavori e del certificato di collaudo finale per le procedure asseverate (Comunicazione di inizio lavori ai sensi dell'art.26 legge 47/1985 e s.m. e Denuncia di Inizio Attività) e stabilendo che qualora esista già un precedente certificato di abitabilità, rilasciato sul medesimo immobile, il CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE, a firma del progettista abilitato, SOSTITUISCE il certificato di conformità edilizia, con conseguente notevole semplificazione delle procedure per le opere minori. Dal combinato disposto di cui alle due norme sopra richiamate, deriva che non è richiesta la presentazione della domanda di abitabilità, a seguito dell'autodenuncia di opere abusive minori, ai sensi dell'art.I/74 R.E. Infatti, l'autodenuncia di avere realizzato opere che rientrano nelle tipologie dell'articolo sopra descritto consiste in una comunicazione del responsabile dell'abuso minore, accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato, che assevera che le opere abusive realizzate rispettano i requisiti igienico-sanitari, le norme di sicurezza e non arrecano pregiudizio alla statica dell'immobile. Di conseguenza, sia che sull'immobile in questione sussista già un precedente certificato di abitabilità (o altro titolo equivalente), sia che non sia mai stato rilasciato, in quanto l'edificio è di epoca anteriore all'entrata in vigore del R.D. 27/07/1934 n. 1265 "Approvazione del TESTO UNICO delle leggi sanitarie", poiché viene emessa una dichiarazione che ha i medesimi contenuti del certificato di collaudo finale, non occorrono ulteriori adempimenti. La presente vale come disposizione di servizio. Cordialmente C:\Documenti\note informative\anno 2001\no abit per abusi minori.rtf Originale firmato della presente è depositato agli atti del Settore Gestione e Controlli |