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| La Denuncia di Inizio Attività (legge Lunardi) nell'applicazione del Comune di Modena |
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[Adattamento per il web dell'originale conservato agli atti del Settore Gestione e Controlli] Comune di Modena Il Dirigente Responsabile Modena, 26.1.2001 A tutto il personale del e p.c. : LORO SEDI OGGETTO: Legge 21/12/2001 N. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive"- NOVITA' IN MATERIA EDILIZIA.
Con la nuova legge viene chiarito, così come peraltro previsto anche nel T.U. Edilizia (DPR n. 380/2001), il PRINCIPIO DI FACOLTATIVITA' DELLA DIA., procedura che il soggetto avente titolo può attivare, FACOLTATIVAMENTE, in alternativa a CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE edilizia. Quindi qualora egli non intenda utilizzare tale procedura semplificata, si continueranno a rilasciare autorizzazioni/concessioni edilizie, sulla base delle norme attualmente vigenti. Il comma 12 dell'art.1 della Legge 21/12/2001, n. 443 stabilisce che il nuovo ambito di applicazione della D.I.A. divenga operativo, nelle Regioni a statuto ordinario, solo decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Quindi i nuovi interventi previsti potranno essere realizzati con la cosiddetta SUPER DIA, soltanto a decorrere dal giorno 11/4/2002; in questo lasso di tempo la Regione potrà decidere, con propria legge, se sottrarre dall'ambito di applicazione della DIA determinate fattispecie di interventi. Infatti la Regione potrà decidere quali, degli interventi descritti nel comma 6, sono assoggettai a CONCESSIONE o AUTORIZZAZIONE EDILIZIA. Novità importanti sono le seguenti. Con il comma 11 dell'art.1 della legge 443/2001 viene ABROGATO il comma 8 dell'art.4 del D.L. 5/10/1993 n.398, convertito, con modificazioni dalla L.4/12/1993 N.493, come sostituito dall'art.2, comma 60, della L.23/12/1996 n.662 e successive modificazioni.
Per quanto attiene agli IMMOBILI VINCOLATI AI SENSI DEL D.LGS. 490/1999 (vincoli di tutela storico artistica e di tutela ambientale e paesaggistica), si continuano ad applicare le disposizioni del decreto, come precisate dai commi 8, 9 e 10 dell'art.1 della legge n. 443/2001, per cui:
Anche agli IMMOBILI SOTTOPOSTI AD ALTRE TIPOLOGIE DI VINCOLI, la cui tutela compete ad enti diversi dal Comune, si applica il procedimento di presentazione della DIA unitamente al parere o approvazione dell'autorità competente alla tutela del vincolo, o attraverso Conferenza dei Servizi. Una ulteriore innovazione che si ritiene possa essere introdotta alla luce dei principi contenuti nella legge Lunardi, ed anche sulla base del sistema delineato dal TU Edilizia, che pur essendo attualmente in regime di proroga, costituisce comunque punto di riferimento per l'interpretazione normativa, è costituita dalla possibilità di realizzare gli interventi di ADEGUAMENTO FUNZIONALE, così come definiti dall'art. 22.10 delle Norme di attuazione del PRG, con DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITÀ, trattandosi di interventi sostanzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria. Resta inteso che, in base al principio della facoltatività della DIA, potrà sempre essere richiesta l'autorizzazione edilizia ex art. 48 legge n. 457/1978 e s.m. E' ormai divenuta interpretazione consolidata di giurisprudenza e dottrina l'implicita ABROGAZIONE DELL'ART. 26 della LEGGE n. 47/1985, con la conseguente pratica impossibilità di utilizzo della comunicazione di inizio dei lavori relativa per le opere interne, per le quali rimane in vigore unicamente l'ipotesi di DIA, così come prevista dall'art.4 del D.L. 5/10/1993 n.398, convertito, con modificazioni dalla L.4/12/1993 N.493, come sostituito dall'art.2, comma 60, della L.23/12/1996 n.662 e successive modificazioni. Per quanto attiene al regime delle SANZIONI, in materia di DIA, valgono le disposizioni di cui all'art.4, commi 12, 13, 15 del D.L. 5/10/1993 n.398, convertito, con modificazioni dalla L.4/12/1993 N.493, come sostituito dall'art.2, comma 60, della L.23/12/1996 n.662 e successive modificazioni. In particolare si precisa:
in entrambi i casi, cioè, la denuncia è PRIVA DI EFFETTI. La presente vale come disposizione di servizio. Ing. Giovanni Villanti
Si allega lo STRALCIO dell'Art.1 della LEGGE 443/2001 |
| Art. 1 legge n. 443 del 21/12/2001 Stralcio ..OMISSIS 6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni: a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398; b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio. 7. Nulla è innovato quanto all'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione. 8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. 10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti. 11. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, è abrogato. 12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario, con legge, possono individuare quali degli interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia. 13. È fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 14. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, un decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13. |