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Legge LUNARDI - Nota informativa |
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[Adattamento per il web dell'originale conservato agli atti del Settore Gestione e Controlli] Comune di Modena Il Dirigente Responsabile Modena, 9/04/2002 A tutto il personale del Allo Sportello Unico Attvità Produttive Agli Ordini e Collegi professionali LORO SEDI OGGETTO: Legge 21/12/2001 N. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive"- NOVITA' IN MATERIA EDILIZIA dall'11/04/2002. Si fa seguito alla precedente Nota Informativa datata 26/01/2002 prot. gen. n. 14738/2002, per comunicare quanto segue. L'11/01/2002 è entrata in vigore la Legge 21/12/2001, n. 443 (legge Lunardi), che contiene nell'art.1 commi da 6 a 14 - disposizioni innovative per l'accelerazione e la semplificazione delle procedure in materia edilizia. Con la legge Lunardi è stato introdotto il PRINCIPIO DI FACOLTATIVITA' DELLA DIA, procedura che il soggetto avente titolo può attivare, FACOLTATIVAMENTE, in alternativa a CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE edilizia. Quindi qualora egli non intenda utilizzare tale procedura semplificata, si continueranno a rilasciare autorizzazioni/concessioni edilizie, sulla base delle norme attualmente vigenti. Gli interventi che dall'11 aprile possono essere realizzati facoltativamente con la DIA, sono i seguenti: a) INTERVENTI EDILIZI MINORI (sono quelli di cui al comma 7 dell'art.4 del D.L. 5/10/1993 n.398, convertito, con modificazioni, dalla L.4/12/1993 N.493, come sostituito dall'art.2, comma 60, della L.23/12/1996 n.662 e successive modificazioni); b) RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, comprensive della DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. c) GLI INTERVENTI ORA SOTTOPOSTI A CONCESSIONE EDILIZIA, se sono specificamente disciplinati da PIANI ATTUATIVI che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal CONSIGLIO COMUNALE: Relativamente ai PIANI ATTUATIVI che sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge (11/01/2002), l'ATTO DI RICOGNIZIONE DEI PIANI DI ATTUAZIONE, deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta degli interessati.
A tale proposito si chiarisce che il Comune di Modena, ha in corso di approvazione un'unica deliberazione di Consiglio Comunale, con la quale verrà specificato se tutti i Piani Attuativi che risultano approvati alla data dell'11/01/2002, contengono i requisiti richiesti dalla lettera c) del comma 6 citato, per legittimare la presentazione di una Denuncia di Inizio Attività. Resta inteso che i Piani attuativi che non rechino le precise disposizioni richieste dalla legge, consentono la realizzazione di interventi edilizi, previo ottenimento della relativa concessione edilizia. Con la medesima deliberazione consiliare, il Comune di Modena effettuerà una ricognizione, per verificare la possibilità o meno di presentare la DIA, per i casi specificati dalla lettera d) del comma 6 citato, verificando quindi se progetti relativi ad ampliamenti (sopralzi, addizioni) e nuove edificazioni, che lo strumento urbanistico generale consente di realizzare direttamente, possono essere presentati con la procedura della DIA, in quanto il PRG rechi analoghe disposizioni di dettaglio a quelle sopra dette. Analogamente si procederà per gli interventi di RIQUALIFICAZIONE E RICOMPOSIZIONE TIPOLOGICA e RIPRISTINO TIPOLOGICO, che sono peculiari del PRG di Modena e quindi non sono richiamati dalla legge n. 443/2001. Rimane immutato il regime di onerosità degli interventi. Questo significa che se un intervento edilizio è oneroso, vanno comunque corrisposte le somme dovute, sia che si scelga di presentare la domanda di concessione edilizia, sia che si scelga la DIA. Successivamente il Comune provvederà ad inviare l'avviso di pagamento, con l'indicazione delle modalità di pagamento e delle scadenze. La legge non ammette proroghe ai termini per il pagamento di quanto dovuto; di conseguenza, verranno applicate le sanzioni già previste dall'art.3 della legge n. 47/1985 e s.m., con le percentuali ridotte dall'art.27 della legge 28/12/2001 n. 448, per i casi di ritardato e mancato pagamento delle somme dovute alle scadenze stabilite, così calcolate: In caso di mancata consegna della fideiussione, si intenderà prescelta dall'interessato l'opzione del pagamento in unica soluzione con tutte le conseguenze sanzionatorie nel caso di pagamenti solo parziali. Il settore scrivente ha previsto che la gestione della DIA onerosa, a partire dall'11/04/2002, osservi un periodo di sperimentazione fino all'entrata in vigore del Testo Unico Edilizia approvato con DPR 6/06/2001 n. 380, fissata per il 30 giugno 2002, o comunque fino all'approvazione della nuova legge regionale, il cui iter è attualmente in corso, la quale costituirà la fonte normativa unica in materia edilizia. Per quanto riguarda, in generale la procedura di presentazione della DIA, essa rimane immutata, salvo quanto sopra chiarito per i casi di interventi onerosi. Quando la DIA riguardi un intervento per il quale sia necessario acquisire del parere igienico sanitario espresso in sede di Commissione Nuovi Insediamenti Produttivi (NIP), verrà comunicata l'interruzione del termine di 20 gg. per dare inizio alle opere, che riprenderà solo a decorrere dall'acquisizione del parere igienico sanitario, qualora esso non sia già allegato alla DIA, in sede di presentazione, così come stabilito dagli artt.I/47 e I/48 del Regolamento Edilizio. Ing. Giovanni Villanti ALLEGATI: come da testo N.B.: L'originale firmato della presente è conservato agli atti del Settore Gestione e Controlli SCARICA:
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