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Legge LUNARDI - Nota informativa


[Adattamento per il web dell'originale conservato agli atti del Settore Gestione e Controlli]

Comune di Modena
Settore Gestione e Controlli
Via Santi 60 - Tel. 059/206224 - Fax 059/206164
E-mail giovanni.villanti@comune.modena.it

Il Dirigente Responsabile

Modena, 9/04/2002
Protocollo generale n.  51251/2002
Protocollo G.C. n. 6730/2002
DO/do


A tutto il personale del
Settore Gestione e Controlli

Allo Sportello Unico Attvità Produttive

Agli Ordini e Collegi professionali

LORO SEDI

OGGETTO: Legge 21/12/2001 N. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive"- NOVITA' IN MATERIA EDILIZIA dall'11/04/2002.

Si fa seguito alla precedente Nota Informativa datata 26/01/2002 prot. gen. n. 14738/2002, per comunicare quanto segue.

L'11/01/2002 è entrata in vigore la Legge 21/12/2001, n. 443 (legge Lunardi), che contiene nell'art.1 – commi da 6 a 14 - disposizioni innovative per l'accelerazione e la semplificazione delle procedure in materia edilizia.
I commi 7,8, 9, 10,11, 12, 13,14 contengono disposizioni già operative dalla data di entrata in vigore della legge (11/01/2002).
Il comma 6 contiene, invece, disposizioni che diventano operative dall'11/04/2002.

Con la legge Lunardi è stato introdotto il PRINCIPIO DI FACOLTATIVITA' DELLA DIA, procedura che il soggetto avente titolo può attivare, FACOLTATIVAMENTE, in alternativa  a CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE edilizia. Quindi qualora egli non intenda utilizzare tale procedura semplificata, si continueranno a rilasciare autorizzazioni/concessioni edilizie, sulla base delle norme attualmente vigenti.
Se si sceglie la DIA, la fonte che disciplina la procedura rimane l'art.4 del D.L. 5/10/1993 n.398, convertito, con modificazioni, dalla L.4/12/1993 N.493, come sostituito dall'art.2, comma 60, della L.23/12/1996 n.662 e successive modificazioni.

Gli interventi che dall'11 aprile possono essere realizzati facoltativamente con la DIA, sono i seguenti:

a) INTERVENTI EDILIZI MINORI (sono quelli di cui al comma 7 dell'art.4 del D.L. 5/10/1993 n.398, convertito, con modificazioni, dalla L.4/12/1993 N.493, come sostituito dall'art.2, comma 60, della L.23/12/1996 n.662 e successive modificazioni);

b) RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, comprensive della DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

c) GLI INTERVENTI ORA SOTTOPOSTI A CONCESSIONE EDILIZIA, se sono specificamente disciplinati da PIANI ATTUATIVI che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal CONSIGLIO COMUNALE:
- in sede di approvazione degli stessi piani
- in sede di ricognizione dei piani vigenti.

Relativamente ai PIANI ATTUATIVI che sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge (11/01/2002), l'ATTO DI RICOGNIZIONE DEI PIANI DI ATTUAZIONE, deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta degli interessati.
In mancanza, si prescinde dall'Atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga ASSEVERATA l'esistenza di Piani Attuativi con le caratteristiche sopra menzionate.


d) SOPRALZI, ADDIZIONI, AMPLIAMENTI E NUOVE EDIFICAZIONI, in diretta esecuzione di idonei STRUMENTI URBANISTICI diversi da quelli indicati nella lettera c) (vale a dire diversi dai Piani Attuativi), ma recanti analoghe PREVISIONI di DETTAGLIO.

A tale proposito si chiarisce che il Comune di Modena, ha in corso di approvazione un'unica deliberazione di Consiglio Comunale, con la quale verrà specificato se tutti i Piani Attuativi che risultano approvati alla data dell'11/01/2002, contengono i requisiti richiesti dalla lettera c) del comma 6 citato, per legittimare la presentazione di una Denuncia di Inizio Attività. Resta inteso che i Piani attuativi che non rechino le precise disposizioni richieste dalla legge, consentono la realizzazione di interventi edilizi, previo ottenimento della relativa concessione edilizia.

Con la medesima deliberazione consiliare, il Comune di Modena effettuerà una ricognizione, per verificare la possibilità o meno di presentare la DIA, per i casi specificati dalla lettera d) del comma 6 citato, verificando quindi se progetti relativi ad ampliamenti (sopralzi, addizioni) e nuove edificazioni, che lo strumento urbanistico generale consente di realizzare direttamente, possono essere presentati con la procedura della DIA, in quanto il PRG rechi analoghe disposizioni di dettaglio a quelle sopra dette.

Analogamente si procederà per gli interventi di RIQUALIFICAZIONE E RICOMPOSIZIONE TIPOLOGICA e RIPRISTINO TIPOLOGICO, che sono peculiari del PRG di Modena e quindi non sono richiamati dalla legge n. 443/2001.

Rimane immutato il regime di onerosità degli interventi. Questo significa che se un intervento edilizio è oneroso, vanno comunque corrisposte le somme dovute, sia che si scelga di presentare la domanda di concessione edilizia, sia che si scelga la DIA.
Con apposita determinazione dirigenziale, il settore scrivente ha in corso l'approvazione delle modalità di gestione della DIA onerosa.
Il calcolo del contributo dovuto è effettuato dal privato, utilizzando un modello di autocalcolo, con relative istruzioni, che è possibile scaricare dal sito Internet del Comune all'indirizzo: www.comune.modena.it/modulistica/comune/edilizia/  e che dovrà essere allegato al momento della presentazione della DIA onerosa.

Successivamente il Comune provvederà ad inviare l'avviso di pagamento, con l'indicazione delle modalità di pagamento e delle scadenze.
Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione, oppure in quattro rate, secondo le consuete modalità previste per le concessioni edilizie.
Il pagamento integrale o il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro il 20¡ giorno dalla presentazione della DIA ed in questo ultimo caso, nello stesso termine dovrà essere prodotta la fideiussione a garanzia delle rimanenti rate.
Il pagamento del contributo per le DIA onerose dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario, da accreditarsi sul conto corrente bancario n. 96776 (ABI 3556 CAB 12930), della ROLO BANCA 1473 S.p.A., intestato a COMUNE DI MODENA - CONCESSIONI EDILIZIE, causale "Cognome e Nome del Titolare della DIA. - pagamento rata n.___ Denuncia di Inizio Attività per intervento edilizio in Via______ n¡_____ fg.______ mapp.______ sub._____ ".  L'ordine di bonifico deve essere inviato alla propria banca, entro il termine di scadenza fissato per il pagamento.

La legge non ammette proroghe ai termini per il pagamento di quanto dovuto; di conseguenza, verranno applicate le sanzioni già previste dall'art.3 della legge n. 47/1985 e s.m., con le percentuali ridotte dall'art.27 della legge 28/12/2001 n. 448, per i casi di ritardato e mancato pagamento delle somme dovute alle scadenze stabilite, così calcolate:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10% dell'importo della rata scaduta, qualora il ersamento sia effettuato nei 120 giorni successivi alla data di scadenza;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20% dell'importo della rata scaduta quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40% dell'importo della rata scaduta quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni.

In caso di mancata consegna della fideiussione, si intenderà prescelta dall'interessato l'opzione del pagamento in unica soluzione con tutte le conseguenze sanzionatorie nel caso di pagamenti solo parziali.

Il settore scrivente ha previsto che la gestione della DIA onerosa, a partire dall'11/04/2002, osservi un periodo di sperimentazione fino all'entrata in vigore del Testo Unico Edilizia approvato con DPR 6/06/2001 n. 380, fissata per il 30 giugno 2002, o comunque fino all'approvazione della nuova legge regionale, il cui iter è attualmente in corso, la quale costituirà la fonte normativa unica in materia edilizia.
Inoltre si sta predisponendo un sistema di autocalcolo su supporto informatico che consentirà agli interessati una semplificazione delle modalità di calcolo ed una maggior certezza di applicazione di tali modalità.

Per quanto riguarda, in generale la procedura di presentazione della DIA, essa rimane immutata, salvo quanto sopra chiarito per i casi di interventi onerosi.
Inoltre è in corso di approvazione la deliberazione che fissa i diritti di segreteria per i nuovi casi di DIA di cui all'art. 1, comma 6 lett. b) c) e d) in _. 78, da corrispondersi con le consuete modalità, presentando copia della ricevuta di avvenuto versamento dell'importo stabilito in sede di presentazione della DIA.

Quando la DIA riguardi un intervento per il quale sia necessario acquisire del parere igienico sanitario espresso in sede di Commissione Nuovi Insediamenti Produttivi (NIP), verrà comunicata l'interruzione del termine di 20 gg. per dare inizio alle opere, che riprenderà solo a decorrere dall'acquisizione del parere igienico – sanitario, qualora esso non sia già allegato alla DIA, in sede di presentazione, così come stabilito dagli artt.I/47 e I/48 del Regolamento Edilizio.

Si allega il modulo per l'autocalcolo del contributo per la DIA onerosa, con le istruzioni per la relativa compilazione.

Ing. Giovanni Villanti

ALLEGATI: come da testo

N.B.: L'originale firmato della presente è conservato agli atti del Settore Gestione e Controlli


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