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Modifiche al testo del vigente Regolamento Edilizio


Da: edilpriv@comune.carpi.mo.it
Inviato: martedì 22 febbraio 2005
A: ...
Oggetto: Comune di CARPI: Modifiche al testo del vigente REGOLAMENTO EDILIZIO

Si comunica che a partire dal 02/03/05 entra in vigore la variante al Regolamento Edilizio Comunale in adeguamento alla L.R. 31/02 e alle vigenti N.T.A. del P.R.G.

Si invia pertanto il testo e l'Allegato A allo stesso (Requisiti Cogenti)


La ristesura del testo, oltre al sopracitato adeguamento alle normative specifiche ha previsto alcune novità procedurali inerenti argomenti non trattati dalla legislazione regionale, ed alcune nuove opportunità operative per i cittadini, che lo Sportello Unico per l'Edilizia ha ritenuto giusto proporre al Consiglio Comunale, per rispondere concretamente alle esigenze di "sburocratizzazione" di alcune pratiche edilizie "minori" e a reali bisogni emergenti che nell'attuale quadro normativo non trovano risposte adeguate e che costringono, il più delle volte, a dinieghi non sufficientemente motivati dalla tutela del pubblico interesse.

Sostanzialmente la modifica al testo ha inteso:

¨ Il recepimento della L.R. 31/2002 "Disciplina generale dell'attività edilizia" e della Delibera di Consiglio n.146/2003, che hanno già reso operativi i contenuti cogenti della stessa legge, con particolare riferimento a:
- Istituzione dello Sportello Unico per l'Edilizia (art. 1.1);
- Istituzione della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio e definizione delle competenze (artt. 29, 30);
- Individuazione degli Interventi soggetti a denuncia di inizio attività (artt. 5, 22);
- Individuazione degli Interventi soggetti a permesso di costruire (artt. 6, 15, 16);
- Individuazione di ulteriore titolo abilitativo:
Valutazione preventiva (art. 9.1);
- Procedure per il Certificato di conformità edilizia e agibilità (artt. 39, 40, 41, 42);
Le disposizioni di cui sopra sono già operative, sulla base della citata delibera consigliare.

¨ Il recepimento delle disposizioni sui "Requisiti obbligatori" contenute nelle deliberazioni di G.R. n.593/1995, n.268/2000 e n.21/2001 e trascritte nei nuovi artt. 53-57.

Le disposizioni, recependo le parti cogenti della normativa regionale in merito all'individuazione dei requisiti stessi e al loro campo d'applicazione, riprendono sostanzialmente le prescrizioni tecniche già contenute nel Regolamento Edilizio quali rapporti aeroilluminanti, dotazione di spazi, disciplina degli scarichi ecc., con i necessari aggiornamenti normativi, soprattutto per quanto attiene l'inquinamento acustico, dove la legislazione nazionale e regionale, successiva all'approvazione del nostro Regolamento Edilizio, ha sostanzialmente modificato i criteri in esso contenuti.
Si è dunque prevista la soppressione degli articoli dal n. 58 al n. 81 e l'inserimento di Allegato A "Requisiti Cogenti".

¨ Recepimento delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente, con particolare riferimento a:

- Categorie d'intervento (art. 9)
- Cambi d'uso (artt. 4, 4.1, 4.2)
- Distanze (artt. 99, 100)
- Parametri edilizi (art. 98), integrati da definizioni del Regolamento Tipo Regionale.
Sono disposizioni già operative, sulla base della citata L.R.31/2002 e delle NTA di PRG.

¨ Semplificazione di alcuni procedimenti, con particolare riferimento a "opere minori":

- Individuazione di attività edilizia non soggetta a titolo abilitativo (art.9).
- Individuazione di attività soggetta a Comunicazione (artt. 8, 28), con rilascio di nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Edilizia.
- Ridefinizione dell'art.90 e nuove procedure per "Pergolati, pensiline, balconi, gazebo, arredi da giardino, piscine e vasche, tende, tinteggi e rivestimenti, tamponamenti e altre strutture di pertinenza degli edifici esistenti".

Sono in gran parte nuove disposizioni tese a semplificare il procedimento per alcune tipologie d'intervento togliendo l'obbligo della presentazione della pratica edilizia.

In particolare, sono attuabili senza alcun titolo abilitativo i pergolati entro i 25 mq, i gazebo entro gli 8 mq, gli arredi da giardino entro i 4 mq, le piscine e le vasche sopra terra entro i 25 mq, le tende per il ricovero temporaneo delle auto entro i 14 mq, il tinteggio degli edifici, realizzazione di elementi minori di finitura superficiale quali vetrine, infissi e intonaci, il tamponamento di logge e terrazzi incassati.

Particolari disposizioni sono state introdotte in caso di interventi su immobili nella Città Storica, dove non è ammessa la realizzazione di pensiline, balconi, rivestimenti e tamponamenti di logge e terrazzi incassati, mentre è ammessa, previa procedura di Comunicazione, la realizzazione di tinteggi, vetrine, ed altri elementi minori di finitura degli esterni.

La DIA è prevista per le pensiline, i balconi, strutture pertinenziali di max 8 mq, piscine sopraterra superiori a 25 mq, piscine e vasche interrate, rivestimenti degli edifici esistenti.

¨ Ridefinizione della norma sulle distanze e visuale libera (artt. 99, 100):

-Si è proceduto alla eliminazione degli indici di visuale libera (urbanistico ed edilizio) e delle rispettive modalità di applicazione, in favore di un solo parametro "indice di visuale libera", semplificandone al contempo la modalità di misurazione e la verifica.

In materia di "distanza" tra i fabbricati, viste le recenti sentenze sull'inderogabilità della distanza di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (in particolare: Consiglio di Stato, sez. IV, 12 luglio 2002, n. 3929 avente quale oggetto l'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444), si è riscontrato che gli strumenti urbanistici e regolamentari comunali previgenti hanno di fatto consentito per decenni la possibilità di ampliare o sopraelevare sul limite edificato esistente, pur in contrasto con il citato D.M.1444/68;

Infatti il Piano Regolatore "Airaldi" approvato in data 22/02/1967, ossia prima dell'entrata in vigore del citato D.M. 1444/68, prevedeva distanze dai confini e fra le fronti finestrate degli edifici, minori di quanto previsto dalla successiva norma nazionale e pertanto, legittimamente, la prima espansione urbana della città è avvenuta con distanze diverse da quelle previste dal Decreto stesso;

Il successivo PRG "Magnani", preso atto di questa realtà ormai consolidata, confermò queste minori distanze, almeno per tutte le zone "B", ossia per quelle zone già parzialmente o totalmente edificate, riservò viceversa distanze conformi al decreto citato alle sole zone di espansione.
Si è riscontrato altresì che gli stessi strumenti hanno di fatto consentito l'edificazione a mt.4,50 dal confine di proprietà, confermando dunque una distanza di edificazione tra edifici confinanti pari a mt.9,00, indirizzando l'applicazione del citato D.M.1444/68 esclusivamente alle aree di nuova espansione e non ai tessuti della città consolidata, delle zone di completamento, della "periferia".

Risulta evidente che l'applicazione della suddetta norma, su un tessuto edilizio sviluppatosi e consolidatosi su distanze inferiori tra i fabbricati, comporta il blocco dell'attività costruttiva, anche di ampliamento e sopraelevazione, seppur consentite e promosse dalle norme del nuovo piano regolatore.

Si inserisce la possibilità di deroga dalle distanze previste dalle NTA, con particolare riferimento al Territorio Extraurbano, nel caso di presenza di insediamento rurale, e comunque nel rispetto minimo della distanza dei 10 metri dalla strada.

Analoga possibilità di deroga è stata inserita per le distanze relative alla strada e ai fronti degli edifici qualora privi di aperture di locali di categoria A all'interno di piani particolareggiati, mentre viene ribadito l'obbligo del rispetto della distanza minima e visuale libera nei confronti dei confini di proprietà. Le modifiche introdotte all'art.100, oltre alla eliminazione dell'Indice edilizio di visuale libera già oggetto dell'art.98.H modificato, vertono su modalità applicative:

§ La distanza va verificata quando i fronti risultano essere prospicienti anche solo per brevi tratti:

§ Le misure devono essere effettuate ortogonalmente ai fronti stessi;
§ Non sono da considerarsi pareti finestrate quelle sulle quali siano presenti esclusivamente luci, porte o portoni (aperture che non incidono sui parametri aeroilluminanti dei vani)
§ Per ovviare, almeno in parte, alle problematiche delle situazioni edilizie in essere e con particolare riferimento ai progetti di sopraelevazione, si introduce l'elemento "confine" (delimitazione del lotto in proprietà tramite accatastamento anteriore alla data di adozione del PRG, 21/07/2000), quale elemento primario di valutazione del parametro "distanza": rispetto a tale confine il fabbricato dovrà rispettare la distanza minima di 5 metri (comprensiva del rispetto dell'indice di visuale libera).
§ Gli interventi su lotti confinanti, pur effettuati in tempi diversi, potranno portare all'ottenimento della distanza dei 10 metri indicata dal D.M. 1444/68.

¨ Introduzione di nuovo procedimento di permesso di costruire in deroga temporanea, con riferimento a "locali d'abitazione al fine di garantire l'assistenza a persone anziane non autosufficienti presso il nucleo familiare" originale (art. 2.1) che prevede:

- La possibilità di modifica d'uso di locali prima destinati a servizi, in locali temporaneamente residenziali, senza pagamento del contributo di costruzione e con requisiti di altezza, illuminamento e aerazione naturale ridotti rispetto a quelli previsti per le nuove costruzioni ossia altezza sino a mt. 2,20, illuminazione naturale pari a 1/12 della superficie di pavimento del locale;
- La deroga è temporanea ed è legata alle effettive necessità autocertificate dai cittadini e verificate da servizi socio-assistenziali e USL;
- La decadenza dell'uso residenziale al cessare delle condizioni di necessità.

Con il medesimo principio, nello stesso articolo, si è ritenuto di consentire, in deroga alle norme di piano e dello stesso regolamento edilizio, tutti quegli interventi edilizi che consentano l'eliminazione delle barriere architettoniche, e pertanto migliori standard di vita, a persone portatrici di diversa abilità fisica e mentale.

¨ Introduzione di nuove indicazioni esigenziali/prestazionali per i locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico: phone-center, internet-point, ecc. (art. 101).

¨ Introduzione di nuova procedura regolamentare, demandata al Servizio Commercio dell'Amministrazione Comunale, riguardante le strutture a padiglione, pergolati e arredi esterni a servizio di pubblici esercizi commerciali (art. 82.1).

¨ Possibilità di installazione di teli verdi ombreggianti in abbinamento alla recinzione su tre lati del lotto, con esclusione del fronte prospiciente la pubblica via (art. 89).

¨ Nuove procedure per opere soggette a titolo abilitativo in sanatoria e modalità di rilascio, sulla base delle disposizioni della L.R. 23/2004 (art.27).

¨ Recepimento delle disposizioni e procedure su Vigilanza e Controlli sulle opere eseguite con DIA e con Permesso di costruire, emanate con L.R.31/2002 e L.R.23/2004 (artt. 45, 45.1, 45.2).

¨ Introduzione di articoli atti a stabilire soglie nella determinazione di "abuso". Nell'art. 45.3 viene stabilito un parametro di tolleranza all'atto di misurazioni metriche e dimensionali di manufatti edilizi: lo scostamento, indicato in percentuale massima e imputabile al momento dell'esecuzione, non è comunque ammesso per gli interventi sui fabbricati vincolati né per le distanze dai confini. Nell'art. 45.4 si stabilisce la sanabilità di opere abusive minori (manutenzione straordinaria e/o per interne o esterne che non comportino modifiche di sagoma, di SU, di numero unità immobiliari, di destinazione d'uso) se trascorsi dieci anni dalla realizzazione: fanno eccezione gli interventi su immobili vincolati.

¨ Aggiornamento e completamento dell'art. 46 sulle sanzioni per violazioni delle norme del Regolamento edilizio, con rideterminazione ai sensi dell'art.7 bis del T.U.O.E.L ? D.Lgs 267/2000, la cui riscossione compete alla Polizia Municipale.

¨ Introduzione di articoli relativi agli obblighi e modalità di riutilizzo di un'area in caso di dismissione di impianti produttivi (art. 97.1) e ai criteri per la rimozioni di serbatoi interrati presso aree di stoccaggio, deposito e distribuzione carburanti (art. 97.2).

Il lavoro svolto consiste dunque nella generale revisione del Regolamento Edilizio oggi vigente, pur mantenendone sostanzialmente invariata la struttura della parte procedurale, mentre, per quanto attiene i requisiti delle opere edili, si è ritenuto opportuno stralciarle in un corpo allegato in quanto è presumibile che gli atti di coordinamento tecnico che la Regione dovrà emanare potranno modificarne i contenuti.

Non si tratta dunque del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) previsto dalla L.R. 20/2000, in quanto l'onere di redazione dello stesso dovrà essere affrontato in sede di redazione della nuova strumentazione urbanistica comunale secondo l'articolazione prevista dalla legge citata ossia 'piano strutturale PSC', 'piano operativo POC' e 'regolamento urbanistico edilizio RUE'.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
Geom. Giuseppe Scarano

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