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Modena 6 Febbraio 2002 Ai GEOMETRI del COMITATO MODENESE OGGETTO : osservazioni alle previsioni della revisione periodica del PRG del COMUNE DI MODENA di cui alla Delibera n. 148 del 10/12/2001 ZONE AGRICOLE Vi trasmetto , per l'esposizione nella Vs pagina WEB , alcune mie considerazioni circa la Variante Urbanistica in oggetto , per quanto attiene le zone agricole , in aggiornamento e sostituzione della nota precedente di pari oggetto ( in data 4 c.m.) , sempre nell' intendimento di riscontrare adesioni e/o critiche di Colleghi . In generale mi sembra condizionante la conferma , per le Zone Agricole E2 ( che costituiscono vasta parte del territorio del Comune di Modena , talora interessate dagli sviluppi autostradali e ferroviari epocali in corso o imminenti ) della esclusione da possibili e significative iniziative di futuri ed auspicabili sviluppi economici e sociali relativi alla potenzialità di trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari interaziendali caratterizzanti l'alta pianura Modenese , questa scelta
per quanto esposto sembra opportuno che talune norme del PRG per quanto attiene alle zone agricole siano modificate così come segue: ART.15.2 anche per le zone agricole siano introdotti standars di Piano Regolatore : Ragguaglio degli standards Regionali di Piano , Punto 2. sia precisato in: a...b...c... aggiungendo e : insediamenti rurali 15 mq. di superficie edificata coperta ogni 1000 mq. di superficie territoriale Art. 37.0 Alla definizione della zona territoriale omogenea "E" sia aggiunto a...b...c... e comunque tutte le attività proprie dell'imprenditore agricolo così come definito all'art. 1 del Dlgs. 18/05/2001 n° 228 , esplicitando che le previsioni di cui all'art. 29 del DPR 22/12/1986 n. 17 si applicano su tutte le zone agricole in quanto l'utilizzazione di prodotti extraziendali nei limiti della previsione di legge che delimitano fiscalmente l'attività agricola , NON configura attività interaziendale ( per escludere interpretazioni riduttive alle previsioni delle leggi nazionali) Art.37.1 sia eliminato il comma 3 , ( che prevede che non è ammessa la presentazione di piani di sviluppo aziendali o interaziendali in Zona E 2) ovvero il dienego sia limitato agli allevamenti zootecnici di tipo intensivo Art.37.3 comma 3 sia sostituito così come segue L'estensione del Centro aziendale , determinata ai sensi del precedente 2. , puÚ essere accresciuta mediante la costituzione di un lotto/area edificabile che comprenda il centro aziendale preesistente ove realizzare fabbricati per servizi rustici proporzionati alle esigenze aziendali , da costruirsi su un unico lotto di terreno ,da articolare in conformità alle esigenze aziendali , da dimensionarsi in ragione di mq. 500 di lotto/area edificabile per ciascun ettaro di superficie aziendale , per un massimo di superficie edificata coperta per servizi dell'azienda agraria nel rapporto di 0,6 mq/mq di superficie del lotto aziendale così dimensionato , da individuarsi da parte della proprietà nell'ambito del più appropriato assetto territoriale ed agrario dell'azienda , senza che ciò implichi la redazione di Piano di Sviluppo Aziendale o Piano Particolareggiato. ART. 37.5-comma 1 Al fine del computo delle unità foraggere producibili dall'azienda si computano anche i terreni detenuti in affitto per un periodo di 15 anni ovvero, in ragione di 1/15 della superficie in affitto per ogni anno di locazione. ART. 37.4.8 All'esterno del centro aziendale, in alternativa all'estensione del Centro Aziendale , ovvero per le aziende agrarie che sono prive del Centro Aziendale, oltre alle previsioni di cui alle lettere a,b,c,d,e, sia ammessa la costruzione dei servizi dell'Azienda Agraria di seguito indicati: g) fabbricati per servizi rustici proporzionati alle esigenze ed agli standards di cui all'art. 15.2, da costruirsi anche su diversi lotti di terreno in adiacenza a fabbricati preesistenti da dimensionarsi in ragione di mq. 15 mq di SU ogni 1000 mq di superficie territoriale aziendale , in conformità agli standars di cui all'art.15.2 , senza che ciò implichi la redazione di Piano di Sviluppo Aziendale o Piano Particolareggiato. ART. 37.9.1 Sia eliminata la obbligatorietà del Piano Particolareggiato per le Aziende aventi una estensione superiore 50 Ha anche se queste intendono realizzare ampliamenti all'interno ed all'esterno del centro aziendale. ART. 37.3 La definizione di Centro Aziendale sia modificata come segue
37.10 Sia modificato come segue Negli immobili desueti già destinati ad allevamenti zootecnici con superficie coperta inferiore 1.000 mq sia praticabile il recupero ad uso residenza nel rapporto di un alloggio di 100mq di SU ogni mc 1000 di volume ed è ammessa la realizzazione fino ad un massimo di quattro abitazioni di mq 100 ciascuna di superficie utile ogni 1000 mq di superficie coperta oggetto di demolizione , con esclusione di incremento di volume rispetto all'esistente da demolire. NEL GLOSSARIO a pag.160 AZIENDA AGRICOLA ORGANIZZATA Al fine della determinazione della consistenza territoriale dell'azienda a fini urbanistici , oltre ai terreni in proprietà o altro diritto reale di godimento , si computano anche i terreni detenuti in affitto per un periodo di 15 anni ovvero, in ragione di 1/15 della superficie in affitto per ogni anno di locazione. a pag.163 Per le ABITAZIONE EXTRAURBANE RISULTANTI DA INTERVENTI DI RECUPERO di ampie volumetrie e superfici di servizio rurale dismesse , per le quali ultime si chiede di specificare che l'abitazione ,quale singola unità immobiliare, possa anche costituire residenza preordinata per la famiglia polinucleata , costituita da due nuclei della stessa famiglia , ( esempio: 1) nucleo i coniugi anziani + 2) nucleo il figlio/a di questi con coniuge e figli ove ciascuno nucleo possa disporre di una propria cucina ed accesso indipendente , escludendo che in ragione di detta disponibilità possa assumersi sussistere la preordinazione alla suddivisione dell'unità immobiliare in due abitazioni autonome da considerarsi come tali ai fini urbanistici. a pag. 166 FABBRICATI AGRICOLI DI SERVIZIO AZIENDALE Sia specificato che tra i fabbricati di servizio aziendale sono compresi anche quelli funzionali allo svolgimento delle attività dell'imprenditore agricolo così come definito all'art. 1 del Dlgs. 18/05/2001 nº 228 Cordiali saluti Geom Gilberto Torricelli |