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AI GEOMETRI DEL COMITATO MODENESE

OGGETTO: L' ESITO DEL  CONVEGNO DEL 24 GENNAIO 2003 SULLA NUOVA LEGGE REGIONALE Nº31 IN MATERIA DI EDILIZIA

Cari Colleghi , per chi è interessato , e non era presente al Convegno  , espongo quanto ricordo della giornata e mi sembra di maggior interesse .

Per quanto concerne la partecipazione , la sala era piena , pare oltre 350 i presenti di tutte le categorie professionali dei tecnici dell'edilizia e simili , anche tecnici comunali naturalmente. 

In estrema sintesi ( tralascio gli interventi istituzionali ) , per quanto ricordo  dell'esposizione degli Avvocati relatori ( che mi sono sembrati molto preparati ) la LR 31 del 25/11/02 contrasta in alcuni punti ,significativi ,con le disposizioni nazionali pertinenti e talora addirittura potrebbe , in altri punti ,  risultare in contrasto rispetto a dettati costituzionali , e quindi in ipotesi  annullabile in dette parti  a seguito di future determinazioni giurisprudenziali , per contrasto con le disposizioni nazionali , ove risultasse che queste ultime prevalgono sulle prime , tuttavia comunque al momento valide ed operanti : quindi la legge regionale và applicata .

Di particolare interesse le valutazioni circa l'ampliamento (in parziale contrasto con le norme nazionali) , nella LR n.31 , della DIA obbligatoria a tipologie di interventi edilizi che la normativa nazionale inquadra in reati ove le opere siano eseguite in assenza di titoli abilitativi ed in contrasto con le norme vigenti (PRG , Sanitarie , ecc.) 

Sulla questione dei pertinenti rischi dei professionisti , l'avvocato Mengoli mi è sembrato molto esplicito : la DIA obbligatoria NON impegna l'Amministrazione Comunale in alcun tipo di assenso , il professionista assume in proprio ogni responsabilità , quindi il richiedere la VALUTAZIONE PREVENTIVA di cui all'art.16 della LR 31, ( pur con tutti i suoi limiti )  in tutti i casi ove la tipologia dell'intervento implichi reati , ove le opere siano eseguite in assenza di titoli abilitativi ed in contrasto con le norme vigenti (PRG , Sanitarie , ecc.), mi è sembrato  più che un suggerimento. 

Infatti sul quesito

< Un Tecnico libero professionista che avesse asseverato ,  in una Denuncia di Inizio di Attività (edilizia) , la conformità di un progetto ad una norma non più vigente, ovvero   avesse asseverato comunque erroneamente , quale legittima la fattibilità dei lavori edili pertinenti , e  che , in ragione di detta asseverazione , fosse incorso nella segnalazione del suo operato , meramente cognitivo ,  da parte del Comune , alla Magistratura ed all'Ordine di appartenenza , pur in assenza di effettivo  inizio dei lavori ,

Nº1    SAREBBE  INCORSO IN UN REATO ?

                     L'Avv Mengoli mi sembra abbia risposto  NO  nel senso che per il reato occorre l'intento psicologico

Nº2     SAREBBE  TENUTO  IL COMUNE ALLA  SEGNALAZIONE  DELL'EPISODIO ALLA  MAGISTRATURA E ALL' ORDINE/COLLEGIO DI APPARTENENZA ? 
                                                                                                                                                             L'avv Mengoli ha sostanzialmente risposto SI' (stiracchiato)

Nº3       SI PUO' DISTINGUERE L'IPOTESI DI REATO PER "FALSA ASSEVERAZIONE" da segnalare alla Magistratura ed all'Ordine e Collegio di appartenenza del professionista , dalla  semplice "ERRONEA ASSEVERAZIONE" ?

                       L'avv Mengoli ha  risposto SI'  ma compete al GIUDICE >

IN CONCLUSIONE
Rimango del parere che la legge regionale introduca principi di libertà validi , magari da incrementare , tipo avere la facoltà  di utilizzare o meno la DIA in alternativa al PdC , quando il caso sia complesso o dubbio , poichè mi sembra che anche  l'ipotesi della semplice erronea asseverazione implichi il ricordare l'affermazione , che

                         < ...il Comune NON è più la mamma...> 

Sull'argomento sarebbe interessante conoscere il parere dei Ns Colleghi.

25 Gennaio 2003  Cordiali saluti da Gilberto Torricelli


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