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AI GEOMETRI DEL COMITATO MODENESE OGGETTO: L' ESITO DEL CONVEGNO DEL 24 GENNAIO 2003 SULLA NUOVA LEGGE REGIONALE Nº31 IN MATERIA DI EDILIZIA Cari Colleghi , per chi è interessato , e non era presente al Convegno , espongo quanto ricordo della giornata e mi sembra di maggior interesse . Per quanto concerne la partecipazione , la sala era piena , pare oltre 350 i presenti di tutte le categorie professionali dei tecnici dell'edilizia e simili , anche tecnici comunali naturalmente. In estrema sintesi ( tralascio gli interventi istituzionali ) , per quanto ricordo dell'esposizione degli Avvocati relatori ( che mi sono sembrati molto preparati ) la LR 31 del 25/11/02 contrasta in alcuni punti ,significativi ,con le disposizioni nazionali pertinenti e talora addirittura potrebbe , in altri punti , risultare in contrasto rispetto a dettati costituzionali , e quindi in ipotesi annullabile in dette parti a seguito di future determinazioni giurisprudenziali , per contrasto con le disposizioni nazionali , ove risultasse che queste ultime prevalgono sulle prime , tuttavia comunque al momento valide ed operanti : quindi la legge regionale và applicata . Di particolare interesse le valutazioni circa l'ampliamento (in parziale contrasto con le norme nazionali) , nella LR n.31 , della DIA obbligatoria a tipologie di interventi edilizi che la normativa nazionale inquadra in reati ove le opere siano eseguite in assenza di titoli abilitativi ed in contrasto con le norme vigenti (PRG , Sanitarie , ecc.) Sulla questione dei pertinenti rischi dei professionisti , l'avvocato Mengoli mi è sembrato molto esplicito : la DIA obbligatoria NON impegna l'Amministrazione Comunale in alcun tipo di assenso , il professionista assume in proprio ogni responsabilità , quindi il richiedere la VALUTAZIONE PREVENTIVA di cui all'art.16 della LR 31, ( pur con tutti i suoi limiti ) in tutti i casi ove la tipologia dell'intervento implichi reati , ove le opere siano eseguite in assenza di titoli abilitativi ed in contrasto con le norme vigenti (PRG , Sanitarie , ecc.), mi è sembrato più che un suggerimento. Infatti sul quesito < Un Tecnico libero professionista che avesse asseverato , in una Denuncia di Inizio di Attività (edilizia) , la conformità di un progetto ad una norma non più vigente, ovvero avesse asseverato comunque erroneamente , quale legittima la fattibilità dei lavori edili pertinenti , e che , in ragione di detta asseverazione , fosse incorso nella segnalazione del suo operato , meramente cognitivo , da parte del Comune , alla Magistratura ed all'Ordine di appartenenza , pur in assenza di effettivo inizio dei lavori , Nº1 SAREBBE INCORSO IN UN REATO ? L'Avv Mengoli mi sembra abbia risposto NO nel senso che per il reato occorre l'intento psicologico Nº2 SAREBBE TENUTO IL COMUNE ALLA SEGNALAZIONE DELL'EPISODIO ALLA MAGISTRATURA E ALL' ORDINE/COLLEGIO DI APPARTENENZA ? Nº3 SI PUO' DISTINGUERE L'IPOTESI DI REATO PER "FALSA ASSEVERAZIONE" da segnalare alla Magistratura ed all'Ordine e Collegio di appartenenza del professionista , dalla semplice "ERRONEA ASSEVERAZIONE" ? L'avv Mengoli ha risposto SI' ma compete al GIUDICE > IN CONCLUSIONE < ...il Comune NON è più la mamma...> Sull'argomento sarebbe interessante conoscere il parere dei Ns Colleghi. 25 Gennaio 2003 Cordiali saluti da Gilberto Torricelli |