[Da geom. Alberto Molinari]
Opere di urbanizzazione senza IVA
Chiarimenti da una risoluzione dell'Agenzia delle entrate
23/01/2003 - L'Agenzia delle entrate ha pubblicato una risoluzione con la quale chiarisce quali sono le opere di urbanizzazione senza IVA, stabilendo che per quanto concerne le opere di urbanizzazione primaria sono esenti da IVA quelle relative a strade residenziali, spazi di sosta e di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica, e del gas, pubblica illuminazione, spazi al verde attrezzato.
Mentre per quanto concerne le opere di urbanizzazione secondaria vi rientrano gli asili nido, le scuole materne, le scuole dell'obbligo, le strutture e i complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie e le aree verdi di quartiere.
Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al reciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate di cui all'art. 5 del dl 361/87.
Mentre i cimiteri sono considerati opere di urbanizzazione primaria (art. 26-bis dl n. 415/89).
Sono anche opere di urbanizzazione i parcheggi realizzati ai sensi della legge 24/3/1989 n. 122 (c.d. legge Tognoli).
Risoluzione 14/01/2003 n. 6
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Agenzia delle entrate - Opere di urbanizzazione senza IVA
Istanza di interpello - Art. 11, legge 27.07.2000, n. 212. Comune di .....-
IVA - Cessione di immobili in esecuzione di un "Piano di Recupero".
Testo:
Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta
applicazione dell'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e' stato
posto il seguente
QUESITO
Al fine di dare attuazione agli obiettivi di carattere pubblico
relativi all'incremento della dotazione di servizi del quartiere denominato
"Villaggio XX", il Comune di ... ha deliberato l'adozione di un apposito
"Piano di Recupero".
Nell'ambito di tale piano e' stato predisposto uno schema di
convenzione tra il Comune di ... e le societa' "XY S.p.A" e "XJ S.r.l.",
attuali proprietarie di una parte del complesso immobiliare.
In particolare, ai sensi dell'art. 7 dello schema di convenzione, le
richiamate societa' cedono gratuitamente al Comune "le aree dell'ex scuola
materna di via .... e del Circolo ricreativo ZZ, nonche' i relativi
stabili", a scomputo dei contributi di urbanizzazione.
In relazione a tale operazione, il Comune ha chiesto di conoscere il
trattamento tributario, agli effetti dell'IVA, applicabile alla cessione
degli immobili.
SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Comune di .... ritiene che il trasferimento degli immobili innanzi
menzionati non rientri nel campo di applicazione dell'IVA in quanto trattasi
di una cessione di aree in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, cosi'
come previsto dall'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dispone che "Non
e' da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure
agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei
confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di
contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di
lottizzazione.".
Con la circolare n. 207 del 16 novembre 2000, esplicativa della
suddetta legge n. 342, e' stato chiarito, tra l'altro, che il suddetto
articolo 51 supera le incertezze interpretative sorte per il contrastante
orientamento sussistente sulla problematica tra la prassi ministeriale e la
giurisprudenza amministrativa circa il trattamento fiscale, agli effetti
dell'IVA, applicabile alle predette operazioni e "stabilisce che la cessione
ai comuni di aree ed opere di urbanizzazione, da parte dell'impresa titolare
della concessione ad edificare, a scomputo del contributo di urbanizzazione
o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, costituisce un'operazione
non rilevante agli effetti dell'IVA, alla stregua del trattamento fiscale
applicabile al versamento in denaro del predetto contributo effettuato,
alternativamente, dalla stessa impresa".
Con la suddetta normativa e' stata applicato alle cessioni di opere
di urbanizzazione e delle aree necessarie alla loro realizzazione a scomputo
degli oneri di urbanizzazione il trattamento fiscale, ai fini dell'IVA,
applicabile al versamento in denaro del contributo di urbanizzazione di cui
agli artt. 5 e 11 della legge n. 28 gennaio 1977, n. 10. Infatti, come
precisato con la risoluzione ministeriale n. 363292 del 16 gennaio 1978, non
rientra nel campo di applicazione dell'IVA il contributo di urbanizzazione
versato dal concessionario, proprio in quanto "il rapporto che si pone in
essere tra il comune e il destinatario della concessione non ha natura
sinallagmatica, dovendosi riconoscere in esso innegabili caratteristiche di
generalita', tipiche del rapporto di natura tributaria". L'obbligazione di
fare consistente nella realizzazione di opere di urbanizzazione ha quindi
natura di prestazione patrimoniale imposta, esclusa quindi dal campo di
applicazione analogamente al versamento diretto del contributo.
Con specifico riferimento alla cessione oggetto di interpello, si
osserva preliminarmente che:
. dall'esame dello schema di "Convenzione per l'attuazione del Piano
di Recupero del Villaggio XX con trasferimenti immobiliari" si
evince che le societa' "XY S.p.A." e "XJ S.r.l." (le quali con
convenzione stipulata in data 27 maggio 1996, hanno gia' assunto a
proprio carico ed adempiuto l'onere di provvedere alla manutenzione
straordinaria ed al completamento delle opere di urbanizzazione
primaria del medesimo complesso, successivamente cedute
gratuitamente al suddetto Comune), previa richiesta della necessaria
concessione edilizia, si impegnano a dare esecuzione al richiamato
Piano di Recupero; a tal fine il Comune di .... "cede senza
corrispettivo" a tali societa' "la quota di edificabilita' di
propria competenza";
. ai sensi dell'articolo 5 del medesimo schema di convenzione, la
suddetta concessione edilizia e' rilasciata in esenzione dei
contributi concessori relativi agli oneri di urbanizzazione in
quanto:
a) gli oneri di urbanizzazione primaria non sono dovuti per avere
le societa' eseguito la manutenzione straordinaria ed il
completamento delle opere primarie direttamente, in esecuzione
della convenzione del 27 maggio 1996;
b) gli oneri di urbanizzazione secondaria sono scomputati dalle
cessioni che le suddette imprese, ai sensi del successivo art.7,
effettuano gratuitamente a favore del richiamato Comune, aventi
ad oggetto le aree con gli annessi immobili precedentemente
citate (ex scuola materna di via.... e Circolo ricreativo ZZ).
In relazione alle aree cedute con i relativi immobili di cui al punto
b), si osserva che (come si evince dalle visure catastali acquisite da
codesta Direzione Regionale) soltanto l'immobile "ex scuola materna di via
...." costituisce un'opera di urbanizzazione secondaria ai sensi
dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato
dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. n. 865. Pertanto, la cessione
dell'area con annessa la scuola materna,
costituendo uno scomputo del contributo di urbanizzazione come disposto dal
citato articolo 51 della legge n. 342 del 2000, non deve ritenersi rilevante
agli effetti dell'IVA.
Relativamente alla cessione dell'area con annesso il Circolo
ricreativo, non potendosi quest'ultimo qualificare quale opera di
urbanizzazione ai sensi delle citate leggi n. 847 del 1964 e n. 865 del
1971, deve ritenersi che essa costituisca un'operazione imponibile in quanto
rappresenta, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, n. 4), del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, una cessione posta in essere da soggetti aventi quale
attivita' propria la compravendita di beni immobili; infatti, detta
disposizione prevede, tra l'altro, che costituiscono cessioni di beni "le
cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui
commercio non rientra nell'attivita' propria dell'impresa se di costo
unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia
stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione
dell'imposta a norma dell'art. 19, anche se per effetto dell'opzione di cui
all'art. 36-bis".
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza
di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla
scrivente ai sensi dell'articolo 4, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001,
n. 209.