libera TRIBUNA ELETTORALE dei Geometri della Provincia di Modena

2. LEGISLAZIONE ELETTORALE

2.2.1     MAGISTRATURA  DELLA  PROFESSIONE DI GEOMETRA


Stralcio:
artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 27
dal:

REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 274
(G.U. 15-3-1929, n. 273)
REGOLAMENTO PER LA PROFESSIONE DI GEOMETRA


...OMISSIS...

Art. 8

L'albo stampato a cura del Consiglio, deve essere comunicato alle cancellerie della Corte d'appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alle Camere di commercio, industria e agricoltura e alla Segreteria del Consiglio nazionale dei geometri di cui all'art .15.
Agli uffici a cui deve trasmettersi l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonché di sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 9

Il Consiglio rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. La iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio della Repubblica.

Art. 10

La cancellazione dell'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal Consiglio, su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del Procuratore della Repubblica, nei casi:
a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;
b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.

Art. 11

Le pene disciplinari che il Consiglio può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
d) la cancellazione dall'albo.
L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del Presidente del Consiglio.La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario (1).

(1) Seguiva un altro comma, non riportato perché riguardante il vecchio ordinamento sindacale.

Art. 12

L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Consiglio su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Consiglio, ad iniziativa, di uno o più membri.
Il presidente del Consiglio, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di aver inteso l'incolpato, riferisce al Consiglio, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.
In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.
Nel giorno fissato il Consiglio, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.
Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Art. 13

Nel caso di condanna alla reclusione, il Consiglio, secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.
Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, sempre ordinata la cancellazione dall'albo.

Art. 14

Colui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione.
Se la cancellazione, è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando siasi ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del Codice di procedura penale.
Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.
Se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente.

Art. 15

Le decisioni del Consiglio, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione all'albo, nonché ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo la disposizione dell'art .11, comma 3, per quanto concerne la notificazioni di decisioni che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati.
Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al Procuratore della Repubblica, al Consiglio nazionale dei geometri.
Contro le decisioni del Consiglio nazionale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della corte suprema di cassazione per incompetenza o eccesso di potere.


...OMISSIS...

Art. 26

Spetta al Consiglio del Collegio:
a)di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di geometra e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al Procuratore della Repubblica;
b)di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per la grazia e la giustizia, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.

Art. 27

I Consigli sono sottoposti alla vigilanza del Ministro per la grazia e la giustizia, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei Procuratori Generali presso le Corti di appello e dei Procuratori della Repubblica.
Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'albo e, in generale, l'esercizio della professione.


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