libera TRIBUNA ELETTORALE di Geometri della Provincia di Modena

2. LEGISLAZIONE ELETTORALE

2.4    Elezioni dei Delegati alla Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Geometri della provincia di Modena

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI

Approvate le norme che regoleranno l’elezione del Comitato dei Delegati nel 2005

Visto il decreto interministeriale 27 febbraio 2003, con il quale sono state approvate modifiche all’articolo 5 dello Statuto, nonché al Regolamento di attuazione delle norme statutarie, al Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza ed assistenza ed al Regolamento sulla contribuzione;

Vista la delibera del Comitato dei Delegati della Cassa, adottata con atto pubblico formato dal dr. Paolo Silvestro, notaio in Roma, in data 26 novembre 2003, repertorio n. 73558, raccolta n. 15697,con la quale sono state deliberate modifiche all’articolo 10 dello Statuto;

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ritenuto che le modifiche statutarie da ultimo proposte non danno luogo a rilievi di legittimità,

Decreta

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono approvate le modifiche all’articolo 10 dello Statuto nel testo di cui all’allegato “A” al rogito in data 26 novembre 2003 citato in premessa, unito al presente decreto, di cui è parte integrante. Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 21 maggio 2004

Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Roberto Maroni

Il Ministro dell’Economia
e delle Finanze
Giulio Tremonti

STATUTO

Art. 10
Testo integrato

Assemblee degli iscritti

10.1 Le Assemblee sono formate dagli iscritti alla Cassa appartenenti a ciascun collegio dei geometri, nonché dai pensionati diretti della Cassa e dai praticanti iscritti alla Cassa nell’ambito del collegio di residenza. Esse hanno competenza ad eleggere, con voto segreto, i delegati in misura fissa di centocinquanta.

10.2 I delegati vengono eletti su base regionale. In ogni caso, la rappresentanza di tutti i collegi è garantita assegnando, anche in caso di subentro, un delegato iscritto all’Albo di ciascuno di essi e prevedendo, quindi, per ciascuna circoscrizione regionale un numero di delegati non inferiore al numero dei collegi compresi nella circoscrizione stessa.

10.3 La determinazione del numero dei delegati da assegnare a ciascuna circoscrizione regionale viene effettuata individuando un primo quoziente derivante dal rapporto tra il numero totale degli iscritti e centocinquanta. A tutte le regioni alle quali, sulla base di tale quoziente intero, non spetterebbero i delegati previsti dal comma precedente, viene comunque attribuito il suddetto numero minimo. Il restante numero di delegati viene ripartito in base al quoziente determinato dal rapporto tra il numero degli iscritti delle altre regioni ed i seggi ancora da attribuire, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

10.4 Le assemblee degli iscritti sono costituite, ai fini del precedente comma, dai seguenti soggetti: a) gli iscritti all’albo dei geometri dei collegi provinciali e circondariali iscritti alla Cassa entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
b) i praticanti iscritti alla Cassa entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

10.5 Le assemblee sono indette dal Presidente della Cassa almeno trenta giorni prima dalla data di scadenza del Comitato dei delegati uscente. La data delle elezioni deve essere comunicata ai Presidenti dei collegi almeno trenta giorni prima della data stessa e da costoro resa nota agli iscritti almeno 10 giorni prima della data fissata per l’inizio delle votazioni.

10.6 Le elezioni avvengono presso la sede di ciascun collegio.
Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del collegio medesimo assistito da due scrutatori scelti tra gli iscritti e nominati dal Consiglio del collegio. Non è ammesso il voto per delega. Il Presidente del collegio comunica immediatamente alla Cassa il risultato della votazione mediante fax od e-mail e lo conferma successivamente con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento.

10.7 Il Presidente della Cassa, assistito dal Collegio dei Sindaci, somma i risultati parziali, procede alla verifica della insussistenza delle cause di ineleggibilità e della sussistenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità di cui al successivo articolo 11, e proclama eletti i delegati che nell’ambito della circoscrizione hanno ricevuto il maggior numero di voti, purché sia garantita la appartenenza ad ogni collegio di almeno un eletto.
In caso di parità di voti è eletto il più anziano d’iscrizione alla Cassa e, in caso di parità di anzianità d’iscrizione alla Cassa, il più anziano di età.


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